Art. 4. Durata e caratteristiche della formazione 1. L'attivita' di formazione formale esterna all'impresa, nel contratto di apprendistato per giovani fino ai diciotto anni non in possesso della qualifica professionale, e' finalizzata all'acquisizione delle competenze di base previste dagli standard formativi regionali dei percorsi di qualifica professionale ai sensi della normativa vigente, ed ha una durata, in coerenza con la qualifica da conseguire, pari a duecentoquaranta ore medie per ogni anno di durata del contratto, articolate secondo modalita' e contenuti rispondenti ai diversi livelli di formazione posseduti dagli apprendisti al momento dell'avviamento al lavoro. 2. La giunta regionale definisce, sulla base degli standard formativi regionali e della normativa nazionale vigente in materia, e qualora previsti dai contratti collettivi nazionali di settore, i criteri per la riduzione della durata del contratto di apprendistato in base ai crediti formativi posseduti dall'apprendista attestati dagli organismi competenti. 3. L'articolazione e le modalita' di erogazione della formazione aziendale, nel rispetto degli standard generali fissati dalla giunta regionale, sono stabilite nei contratti collettivi nazionali di lavoro. 4. La formazione formale esterna all'impresa e' svolta presso le istituzioni formative, accreditate secondo la normativa vigente, che rilasciano una qualifica professionale ai sensi della legge.