Art. 4.
              Durata e caratteristiche della formazione

    1.  L'attivita'  di  formazione  formale esterna all'impresa, nel
contratto  di  apprendistato per giovani fino ai diciotto anni non in
possesso    della    qualifica    professionale,    e'    finalizzata
all'acquisizione  delle  competenze  di  base previste dagli standard
formativi  regionali dei percorsi di qualifica professionale ai sensi
della  normativa  vigente,  ed  ha  una  durata,  in  coerenza con la
qualifica  da  conseguire, pari a duecentoquaranta ore medie per ogni
anno   di  durata  del  contratto,  articolate  secondo  modalita'  e
contenuti  rispondenti  ai  diversi  livelli  di formazione posseduti
dagli apprendisti al momento dell'avviamento al lavoro.
    2.  La  giunta  regionale  definisce,  sulla  base degli standard
formativi regionali e della normativa nazionale vigente in materia, e
qualora  previsti  dai  contratti  collettivi nazionali di settore, i
criteri  per la riduzione della durata del contratto di apprendistato
in  base  ai  crediti  formativi posseduti dall'apprendista attestati
dagli organismi competenti.
    3.  L'articolazione e le modalita' di erogazione della formazione
aziendale,  nel rispetto degli standard generali fissati dalla giunta
regionale,  sono  stabilite  nei  contratti  collettivi  nazionali di
lavoro.
    4.  La formazione formale esterna all'impresa e' svolta presso le
istituzioni  formative, accreditate secondo la normativa vigente, che
rilasciano una qualifica professionale ai sensi della legge.