Art. 6. Profili formativi e formazione formale 1. La giunta regionale regolamenta i profili formativi nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti a livello nazionale e delle disposizioni contenute nell'Art. 49, comma 5, del decreto legislativo n. 276/2003 e nella legge 14 maggio 2005 n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale). I profili formativi sono, regolati per competenze ed attivita' in coerenza con il repertorio nazionale delle professioni. La regolamentazione dei profili formativi si attua mediante intesa con le parti sociali. 2. Per formazione formale si intende quella: a) svolta in un ambiente strutturato e organizzato; b) attuata mediante una specifica progettazione; c) con esiti verificabili e certificabili secondo modalita' stabilite dalla giunta regionale; d) assistita da figure professionali con competenze adeguate. 3. La formazione formale e' svolta all'esterno dell'impresa nell'ambito delle istituzioni scolastiche e formative, delle universita' e delle strutture formative accreditate; puo' essere altresi' svolta all'interno dell'impresa con capacita' formativa, purche' in luoghi normalmente non destinati alla produzione. 4. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 49, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 276/2003, le imprese per realizzare la formazione formale interna, sono tenute ad avere la disponibilita' di: a) luoghi, attrezzature e macchinari adeguati al profilo formativo di riferimento e conformi alle normative vigenti; b) formatori con competenza adeguata per il conseguimento degli obiettivi formativi previsti dal piano formativo individuale; c) tutori aziendali, individuati ai sensi dell'Art. 2, comma 4. 5. I criteri e le modalita' di verifica anche preventiva della capacita' formativa dell'impresa sono stabiliti dalla giunta regionale d'intesa con le parti sociali. 6. Le ore annue di formazione formale interna o esterna all'impresa sono pari ad almeno centoventi. 7. La giunta regionale puo' definire modalita' di erogazione della formazione a distanza per garantire la massima diffusione dell'offerta formativa sul territorio regionale.