Art. 6.
               Profili formativi e formazione formale

    1.  La  giunta  regionale  regolamenta  i  profili  formativi nel
rispetto dei livelli essenziali stabiliti a livello nazionale e delle
disposizioni contenute nell'Art. 49, comma 5, del decreto legislativo
n. 276/2003 e nella legge 14 maggio 2005 n. 80 (Conversione in legge,
con  modificazioni,  del  decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante
disposizioni  urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico,   sociale  e  territoriale).  I  profili  formativi  sono,
regolati  per  competenze  ed attivita' in coerenza con il repertorio
nazionale   delle   professioni.   La  regolamentazione  dei  profili
formativi si attua mediante intesa con le parti sociali.
    2. Per formazione formale si intende quella:
      a) svolta in un ambiente strutturato e organizzato;
      b) attuata mediante una specifica progettazione;
      c) con  esiti  verificabili  e  certificabili secondo modalita'
stabilite dalla giunta regionale;
      d) assistita da figure professionali con competenze adeguate.
    3.  La  formazione  formale  e'  svolta  all'esterno dell'impresa
nell'ambito   delle   istituzioni   scolastiche  e  formative,  delle
universita'  e  delle  strutture  formative  accreditate; puo' essere
altresi'  svolta  all'interno  dell'impresa  con capacita' formativa,
purche' in luoghi normalmente non destinati alla produzione.
    4.   Fermo   restando  quanto  previsto  dall'Art.  49,  comma 5,
lettera b),  del  decreto  legislativo  n.  276/2003,  le imprese per
realizzare  la  formazione  formale  interna, sono tenute ad avere la
disponibilita' di:
      a) luoghi,   attrezzature  e  macchinari  adeguati  al  profilo
formativo di riferimento e conformi alle normative vigenti;
      b) formatori con competenza adeguata per il conseguimento degli
obiettivi formativi previsti dal piano formativo individuale;
      c) tutori aziendali, individuati ai sensi dell'Art. 2, comma 4.
    5.  I  criteri  e le modalita' di verifica anche preventiva della
capacita'   formativa   dell'impresa   sono  stabiliti  dalla  giunta
regionale d'intesa con le parti sociali.
    6.   Le  ore  annue  di  formazione  formale  interna  o  esterna
all'impresa sono pari ad almeno centoventi.
    7.  La  giunta  regionale  puo'  definire modalita' di erogazione
della  formazione  a  distanza  per  garantire  la massima diffusione
dell'offerta formativa sul territorio regionale.