Art. 7.
                 Utilizzo sperimentale del contratto

    1.  La Regione promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato
per  l'acquisizione  di un diploma o per percorsi di alta formazione,
ai  fini  del  miglioramento  delle  competenze nelle imprese e dello
sviluppo  delle  competenze  e  dei  livelli di scolarizzazione degli
apprendisti.
    2.   La   giunta   regionale  promuove  intese  con  universita',
istituzioni  scolastiche  e  della  formazione professionale ed altre
istituzioni  di  alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a
livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e
dei  datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello
regionale,  finalizzate all'attuazione di percorsi di alta formazione
in apprendistato.
    3.  La giunta regionale definisce, sulla base dei risultati delle
sperimentazioni,  in  accordo  con le organizzazioni dei lavoratori e
dei  datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello
regionale,  le istituzioni universitarie, scolastiche e formative, la
durata  dell'apprendistato  per  i  soli  profili  che attengono alla
formazione.