Art. 7. Utilizzo sperimentale del contratto 1. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, ai fini del miglioramento delle competenze nelle imprese e dello sviluppo delle competenze e dei livelli di scolarizzazione degli apprendisti. 2. La giunta regionale promuove intese con universita', istituzioni scolastiche e della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello regionale, finalizzate all'attuazione di percorsi di alta formazione in apprendistato. 3. La giunta regionale definisce, sulla base dei risultati delle sperimentazioni, in accordo con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello regionale, le istituzioni universitarie, scolastiche e formative, la durata dell'apprendistato per i soli profili che attengono alla formazione.