Art. 8.
Sostegno   e   qualificazione   della  formazione  nei  contratti  di
                            apprendistato

    1.  La  Regione  e  le  province,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze,  definiscono  i  criteri  e le modalita' di finanziamento
della formazione degli apprendisti e dei tutori aziendali.
    2.  La  Regione  e  le  province  promuovono  la  qualita'  e  la
diffusione  di  un'adeguata offerta formativa per gli apprendisti, in
particolare attraverso:
      a) l'integrazione   dei   sistemi  informativi  e  la  messa  a
disposizione dei mezzi telematici per la facilitazione degli obblighi
formativi relativi al contratto di apprendistato;
      b) la   predisposizione   di   materiali   didattici,  modelli,
strumenti  e metodologie per la formazione dei tutori aziendali e dei
tutori  e  docenti  degli  enti  accreditati  per la formazione degli
apprendisti, anche in collaborazione con gli enti bilaterali;
      c) il  monitoraggio  e  la  valutazione  dell'apprendistato sul
territorio   regionale   nonche'  azioni  di  assistenza  tecnica  da
realizzarsi,  anche  promuovendo  adeguate  forme di raccordo con gli
enti bilaterali.
    3.   La   formazione   dell'apprendista  esterna  all'azienda  e'
finanziata  dalla  Regione,  nei  limiti  delle  risorse stanziate, a
condizione  che  il datore di lavoro applichi il Contratto collettivo
nazionale  di lavoro stipulato dalle organizzazioni imprenditoriali e
sindacali  dei  lavoratori  comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale.