Art. 8. Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato 1. La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono i criteri e le modalita' di finanziamento della formazione degli apprendisti e dei tutori aziendali. 2. La Regione e le province promuovono la qualita' e la diffusione di un'adeguata offerta formativa per gli apprendisti, in particolare attraverso: a) l'integrazione dei sistemi informativi e la messa a disposizione dei mezzi telematici per la facilitazione degli obblighi formativi relativi al contratto di apprendistato; b) la predisposizione di materiali didattici, modelli, strumenti e metodologie per la formazione dei tutori aziendali e dei tutori e docenti degli enti accreditati per la formazione degli apprendisti, anche in collaborazione con gli enti bilaterali; c) il monitoraggio e la valutazione dell'apprendistato sul territorio regionale nonche' azioni di assistenza tecnica da realizzarsi, anche promuovendo adeguate forme di raccordo con gli enti bilaterali. 3. La formazione dell'apprendista esterna all'azienda e' finanziata dalla Regione, nei limiti delle risorse stanziate, a condizione che il datore di lavoro applichi il Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.