Modifiche al regolamento per la concessione a favore di disabili fisici di contributi dei contributi previsti dall'Art. 3, commi 91, 92 e 93 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005) per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell'abilitazione alla guida. Art. 1. Modifica dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2005 1. Il comma 1, dell'Art. 3, del decreto del Presidente della Regione n. 0360/Pres. del 18 ottobre 2005 (Regolamento per la concessione a favore di disabili fisici dei contributi previsti dall'Art. 3, commi 91, 92 e 93 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005) per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell'abilitazione alla guida), e' sostituito dal seguente: «1. Beneficiari del contributo sono i disabili fisici residenti in Regione, ovvero, nell'interesse del disabile, i soggetti conviventi che li hanno fiscalmente a carico, ancorche' la documentazione di spesa sia intestata al disabile fisico. In caso di piu' conviventi la domanda puo' essere presentata per un solo autoveicolo». Art. 2. Modifica dell'Art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2005 1. L'Art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2005 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Spese finanziabili). - 1. Sono ammesse a contributo le spese sostenute per: a) acquisto di autoveicoli nuovi o usati destinati ad essere adattati per il trasporto personale di disabili fisici con un massimale di spesa ammissibile di 18.000,00 euro; b) interventi di adattamento su autoveicoli nuovi o usati per il trasporto personale di disabili fisici e relativo collaudo con un massimale di spesa ammissibile di 20.000,00 euro; c) acquisto di autoveicoli usati gia' adattati per il trasporto personale di disabili fisici con un massimale di spesa ammissibile di 18.000,00 euro; d) conseguimento di patente A, B o C speciale per l'abilitazione alla guida con un massimale di spesa ammissibile di 1.500,00 euro. 2. Le domande di contributo per le spese di cui alla lettera a) del comma 1 non sono ammissibili se sugli autoveicoli non viene eseguito alcun intervento di adattamento fra quelli previsti alla lettera b). 3. Gli adattamenti di cui al comma 1, lettera b), devono essere caratterizzati da un collegamento permanente all'autoveicolo e devono risultare dalla carta di circolazione. 4. Non sono ammesse a contributo le spese relative agli accessori non strettamente necessari all'utilizzo dell'autovettura per il trasporto del disabile. 5. I massimali di spesa ammissibile a contributo di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente al 31 dicembre con riferimento alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT con provvedimento del direttore centrale competente per materia pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione». 2. Dopo l'Art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 360/2005 e' inserito il seguente: «Art. 5-bis (Criteri per la definizione del contributo). - 1. I contributi di cui all'Art. 5, comma 1, lettera a), sono concessi nella misura del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superi 11.000,00 euro o nella misura del 20 per cento della spesa riconosciuta ammissibile qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare sia compreso tra 11.001,00 e 25.000,00 euro. 2. I contributi di cui all'Art. 5, comma 1, lettere b) e d), sono concessi nella misura del 95 per cento della spesa riconosciuta ammissibile qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superi 11.000,00 euro o nella misura del 85 per cento della spesa riconosciuta ammissibile qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare sia compreso tra 11.001,00 e 25.000,00 euro. 3. I contributi di cui all'Art. 5, comma 1, lettera c), sono concessi nella misura del 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superi 11.000,00 euro o nella misura del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare sia compreso tra 11.001,00 e 25.000,00 euro.» Art. 3. Modifica dell'Art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2005 1. Dopo il comma 2 dell'Art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2005, e' inserito il seguente: «2-bis. Ai fini della corretta determinazione del contributo spettante, il preventivo di spesa allegato alla domanda dovra' riportare dettagliatamente: a) il costo dell'autoveicolo; b) il costo degli interventi di adattamento; c) il costo degli accessori». Art. 4. Modifica dell'Art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2005 1. Al comma 5 dell'Art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2005, le parole «a pena di decadenza» sono soppresse. Art. 5. Modifica dell'Art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2005 1. L'Art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2005 e' sostituito dal seguente: «Art. 10 (Cumulabilita). - 1. I contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'Art. 5 non sono cumulabili con altri interventi pubblici per l'acquisto o l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale delle persone disabili ad eccezione delle agevolazioni fiscali e delle detrazioni previste dalla legge. 2. Il contributo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'Art. 5 non e' cumulabile con i contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'Art. 5. 3. Il contributo di cui alla lettera d) del comma 1 dell'Art. 5 non e' cumulabile con altri interventi pubblici previsti per la medesima finalita». Art. 6. Modifica al modello di cui all'allegato B 1. L'allegato B del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2005 e' sostituito dall'allegato B del presente regolamento. Art. 7. Norma transitoria 1. Alle domande di contributo presentate sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, attestata dal timbro di protocollo di arrivo nel caso di consegna a mano, ovvero dalla data di spedizione in caso di invio a mezzo raccomandata, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy (Omissis)