Modifiche  al  regolamento  per  la  concessione a favore di disabili
   fisici   di   contributi  dei  contributi  previsti  dall'Art.  3,
   commi 91,  92  e  93  della  legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1
   (legge   finanziaria  2005)  per  l'acquisto  e  l'adattamento  di
   autoveicoli  per  il  trasporto  personale  e per il conseguimento
   dell'abilitazione alla guida.

                               Art. 1.
Modifica  dell'Art.  3  del  decreto  del Presidente della Regione n.
                              0360/2005

    1.  Il  comma 1,  dell'Art.  3,  del decreto del Presidente della
Regione  n.  0360/Pres.  del  18  ottobre  2005  (Regolamento  per la
concessione  a  favore  di  disabili  fisici  dei contributi previsti
dall'Art. 3, commi 91, 92 e 93 della legge regionale 2 febbraio 2005,
n.  1  (legge  finanziaria  2005)  per  l'acquisto e l'adattamento di
autoveicoli  per  il  trasporto  personale  e  per  il  conseguimento
dell'abilitazione alla guida), e' sostituito dal seguente:
    «1.  Beneficiari  del contributo sono i disabili fisici residenti
in   Regione,   ovvero,   nell'interesse  del  disabile,  i  soggetti
conviventi   che   li   hanno  fiscalmente  a  carico,  ancorche'  la
documentazione  di spesa sia intestata al disabile fisico. In caso di
piu'  conviventi  la  domanda  puo'  essere  presentata  per  un solo
autoveicolo».
                               Art. 2.
Modifica  dell'Art.  5  del  decreto  del Presidente della Regione n.
                              0360/2005

    1. L'Art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0360/2005
e' sostituito dal seguente:
    «Art.  5  (Spese finanziabili). - 1. Sono ammesse a contributo le
spese sostenute per:
      a) acquisto  di  autoveicoli  nuovi o usati destinati ad essere
adattati  per  il  trasporto  personale  di  disabili  fisici  con un
massimale di spesa ammissibile di 18.000,00 euro;
      b) interventi  di  adattamento su autoveicoli nuovi o usati per
il  trasporto personale di disabili fisici e relativo collaudo con un
massimale di spesa ammissibile di 20.000,00 euro;
      c) acquisto di autoveicoli usati gia' adattati per il trasporto
personale di disabili fisici con un massimale di spesa ammissibile di
18.000,00 euro;
      d) conseguimento   di   patente   A,   B   o   C  speciale  per
l'abilitazione  alla  guida  con un massimale di spesa ammissibile di
1.500,00 euro.
    2.  Le  domande di contributo per le spese di cui alla lettera a)
del  comma 1  non  sono  ammissibili  se  sugli autoveicoli non viene
eseguito  alcun  intervento  di  adattamento fra quelli previsti alla
lettera b).
    3.  Gli  adattamenti di cui al comma 1, lettera b), devono essere
caratterizzati da un collegamento permanente all'autoveicolo e devono
risultare dalla carta di circolazione.
    4. Non sono ammesse a contributo le spese relative agli accessori
non  strettamente  necessari  all'utilizzo  dell'autovettura  per  il
trasporto del disabile.
    5.  I  massimali  di  spesa  ammissibile  a  contributo di cui al
comma 1  sono  rivalutati  annualmente al 31 dicembre con riferimento
alla   variazione  percentuale  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo
calcolato   dall'ISTAT   con  provvedimento  del  direttore  centrale
competente  per  materia  pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della
Regione».
    2.  Dopo  l'Art.  5  del  decreto del Presidente della Regione n.
360/2005 e' inserito il seguente:
    «Art.  5-bis  (Criteri per la definizione del contributo). - 1. I
contributi  di  cui  all'Art.  5,  comma 1, lettera a), sono concessi
nella  misura  del  40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile
qualora  l'indicatore  della  situazione economica equivalente (ISEE)
del  nucleo familiare non superi 11.000,00 euro o nella misura del 20
per  cento  della spesa riconosciuta ammissibile qualora l'indicatore
della  situazione  economica  equivalente (ISEE) del nucleo familiare
sia compreso tra 11.001,00 e 25.000,00 euro.
    2. I contributi di cui all'Art. 5, comma 1, lettere b) e d), sono
concessi  nella  misura  del  95  per  cento della spesa riconosciuta
ammissibile   qualora   l'indicatore   della   situazione   economica
equivalente  (ISEE)  del nucleo familiare non superi 11.000,00 euro o
nella  misura  del  85 per cento della spesa riconosciuta ammissibile
qualora  l'indicatore  della  situazione economica equivalente (ISEE)
del nucleo familiare sia compreso tra 11.001,00 e 25.000,00 euro.
    3.  I  contributi  di  cui  all'Art. 5, comma 1, lettera c), sono
concessi  nella  misura  del  60  per  cento della spesa riconosciuta
ammissibile   qualora   l'indicatore   della   situazione   economica
equivalente  (ISEE)  del nucleo familiare non superi 11.000,00 euro o
nella  misura  del  40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile
qualora  l'indicatore  della  situazione economica equivalente (ISEE)
del nucleo familiare sia compreso tra 11.001,00 e 25.000,00 euro.»
                               Art. 3.
Modifica  dell'Art.  6  del  decreto  del Presidente della Regione n.
                              0360/2005

    1.  Dopo  il comma 2 dell'Art. 6 del decreto del Presidente della
Regione n. 0360/2005, e' inserito il seguente:
    «2-bis.  Ai  fini  della  corretta  determinazione del contributo
spettante,  il  preventivo  di  spesa  allegato  alla  domanda dovra'
riportare dettagliatamente:
      a) il costo dell'autoveicolo;
      b) il costo degli interventi di adattamento;
      c) il costo degli accessori».
                               Art. 4.
Modifica  dell'Art.  7  del  decreto  del Presidente della Regione n.
                              0360/2005

    1.  Al  comma 5  dell'Art.  7  del  decreto  del Presidente della
Regione n. 0360/2005, le parole «a pena di decadenza» sono soppresse.
                               Art. 5.
Modifica  dell'Art.  10  del  decreto del Presidente della Regione n.
                              0360/2005

    1.  L'Art.  10  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
0360/2005 e' sostituito dal seguente:
    «Art.   10   (Cumulabilita).  -  1.  I  contributi  di  cui  alle
lettere a),  b)  e c) del comma 1 dell'Art. 5 non sono cumulabili con
altri   interventi   pubblici   per  l'acquisto  o  l'adattamento  di
autoveicoli  per  il  trasporto  personale  delle persone disabili ad
eccezione  delle  agevolazioni  fiscali  e  delle detrazioni previste
dalla legge.
    2.  Il  contributo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'Art. 5
non  e'  cumulabile  con i contributi di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'Art. 5.
    3.  Il  contributo di cui alla lettera d) del comma 1 dell'Art. 5
non  e'  cumulabile  con  altri  interventi  pubblici previsti per la
medesima finalita».
                               Art. 6.
              Modifica al modello di cui all'allegato B

    1.  L'allegato B  del  decreto  del  Presidente  della Regione n.
0360/2005 e' sostituito dall'allegato B del presente regolamento.
                               Art. 7.
                          Norma transitoria

    1.  Alle  domande  di  contributo  presentate  sino  alla data di
entrata  in  vigore del presente regolamento, attestata dal timbro di
protocollo  di  arrivo nel caso di consegna a mano, ovvero dalla data
di  spedizione  in  caso di invio a mezzo raccomandata, continuano ad
applicarsi le disposizioni previgenti.
                               Art. 8.
                          Entrata in vigore

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
                     Visto, il Presidente: Illy

    (Omissis)