(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria parte prima del 28 febbraio 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Principi e finalita' 1. La Regione Liguria, in armonia con il proprio Statuto ed in conformita' ai principi stabiliti dall'Art. 117 della Costituzione e dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni, persegue la finalita' di integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini non comunitari, operando per l'affermazione e la difesa dei diritti fondamentali della persona umana. 2. Con la presente legge la Regione concorre in particolare all'attuazione dei principi espressi dalla Costituzione e: a) dalla dichiarazione fondamentale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948; b) dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722 (ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951); c) dalla Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata con risoluzione 45/158 del 18 dicembre 1990; d) dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 27 maggio 1991 n. 176 (ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989); e) dalla Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, adottata dal Consiglio d'Europa e ratificata con la legge 8 marzo 1994 n. 203 (ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B); f) dalla dichiarazione e dal programma d'azione adottati a Pechino dalla IV Conferenza mondiale sulle donne, recepiti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 1997 (azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilita' alle donne, a riconoscere e garantire liberta' di scelte e qualita' sociale a donne e uomini); g) dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000; h) dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77 (ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996); i) dalla risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione del 15 gennaio 2004; i) dalla Direttiva 93/1996/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti. 3. La presente legge garantisce le pari opportunita' di accesso ai servizi, nonche' il riconoscimento e valorizzazione della parita' di genere, al fine di rendere effettivo l'esercizio dei diritti. 4. La Regione interviene in particolare per la realizzazione dei seguenti obiettivi nei confronti dei cittadini stranieri immigrati: a) eliminare ogni forma di razzismo o di discriminazione; b) valorizzare la consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di cittadino straniero immigrato, come disciplinata dalle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano; c) garantire l'accoglienza e l'effettiva integrazione sociale, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale e alle forme di tutela rivolti a donne e minori; d) garantire pari opportunita' di accesso ai servizi, in particolare alle prestazioni sanitarie ed assistenziali, all'istruzione ed alla formazione professionale, al lavoro e all'abitazione; e) favorire la formazione e la riqualificazione professionale e promuovere il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze, dei saperi e delle esperienze formative acquisite nei Paesi di provenienza o comunque all'estero; f) garantire forme di tutela dei diritti con riferimento a particolari situazioni di vulnerabilita' socio economica; g) assicurare pari valore e pari condizioni al genere femminile; h) garantire la tutela dei minori stranieri, con particolare attenzione per quelli non accompagnati; i) favorire la comunicazione e la reciproca conoscenza tra cittadini stranieri immigrati ed italiani, singoli od associati, e il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle identita' culturali, religiose e linguistiche; j) promuovere la partecipazione alla vita pubblica locale, con particolare attenzione all'equilibrio di genere ed alle aree di provenienza; k) acquisire la conoscenza sul fenomeno migratorio proveniente da Stati non appartenenti all'Unione europea, anche ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro; l) contrastare i fenomeni che comportano per i cittadini stranieri immigrati situazioni di violenza o di grave sfruttamento; m) favorire l'associazionismo diffuso tra le comunita' migranti.