(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Liguria parte
                     prima del 28 febbraio 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Principi e finalita'
    1.  La  Regione  Liguria, in armonia con il proprio Statuto ed in
conformita'  ai principi stabiliti dall'Art. 117 della Costituzione e
dal  decreto  legislativo  25 luglio  1998, n. 286 (testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla   condizione   dello  straniero)  e  successive  modificazioni,
persegue  la  finalita' di integrazione sociale delle cittadine e dei
cittadini non comunitari, operando per l'affermazione e la difesa dei
diritti fondamentali della persona umana.
    2.  Con  la  presente  legge  la  Regione concorre in particolare
all'attuazione dei principi espressi dalla Costituzione e:
      a) dalla  dichiarazione  fondamentale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948;
      b) dalla   Convenzione  di  Ginevra  relativa  allo  status  di
rifugiato,  ratificata  con la legge 24 luglio 1954, n. 722 (ratifica
ed  esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati,
firmata a Ginevra il 28 luglio 1951);
      c) dalla   Convenzione   internazionale  sulla  protezione  dei
diritti  dei  lavoratori  migranti  e dei membri delle loro famiglie,
adottata con risoluzione 45/158 del 18 dicembre 1990;
      d) dalla  Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo,
ratificata con la legge 27 maggio 1991 n. 176 (ratifica ed esecuzione
della  convenzione  sui  diritti  del  fanciullo, fatta a New York il
20 novembre 1989);
      e) dalla  Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla
vita  pubblica  a  livello  locale, adottata dal Consiglio d'Europa e
ratificata  con  la legge 8 marzo 1994 n. 203 (ratifica ed esecuzione
della  convenzione  sulla  partecipazione  degli  stranieri alla vita
pubblica  a  livello  locale,  fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992,
limitatamente ai capitoli A e B);
      f) dalla  dichiarazione  e  dal  programma  d'azione adottati a
Pechino  dalla  IV  Conferenza  mondiale  sulle donne, recepiti dalla
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 1997
(azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilita'
alle  donne,  a riconoscere e garantire liberta' di scelte e qualita'
sociale a donne e uomini);
      g) dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del
7 dicembre 2000;
      h) dalla  Convenzione  europea  sull'esercizio  dei diritti dei
fanciulli,  ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77 (ratifica ed
esecuzione  della  Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei
fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996);
      i) dalla risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione
della  Commissione  su  immigrazione,  integrazione e occupazione del
15 gennaio 2004;
      i) dalla  Direttiva  93/1996/CEE  del Consiglio, del 29 ottobre
1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.
    3.  La  presente legge garantisce le pari opportunita' di accesso
ai  servizi, nonche' il riconoscimento e valorizzazione della parita'
di genere, al fine di rendere effettivo l'esercizio dei diritti.
    4.  La Regione interviene in particolare per la realizzazione dei
seguenti obiettivi nei confronti dei cittadini stranieri immigrati:
      a) eliminare ogni forma di razzismo o di discriminazione;
      b) valorizzare  la  consapevolezza  dei  diritti  e  dei doveri
connessi  alla  condizione  di  cittadino  straniero  immigrato, come
disciplinata  dalle  convenzioni internazionali in materia di diritti
dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano;
      c) garantire  l'accoglienza e l'effettiva integrazione sociale,
con  particolare attenzione ai processi di inserimento sociale e alle
forme di tutela rivolti a donne e minori;
      d) garantire  pari  opportunita'  di  accesso  ai  servizi,  in
particolare    alle    prestazioni    sanitarie   ed   assistenziali,
all'istruzione   ed   alla  formazione  professionale,  al  lavoro  e
all'abitazione;
      e) favorire la formazione e la riqualificazione professionale e
promuovere  il  riconoscimento  e la valorizzazione delle competenze,
dei  saperi  e  delle  esperienze  formative  acquisite  nei Paesi di
provenienza o comunque all'estero;
      f) garantire  forme  di  tutela  dei  diritti con riferimento a
particolari situazioni di vulnerabilita' socio economica;
      g) assicurare   pari   valore   e  pari  condizioni  al  genere
femminile;
      h) garantire  la  tutela  dei minori stranieri, con particolare
attenzione per quelli non accompagnati;
      i) favorire  la  comunicazione  e  la  reciproca conoscenza tra
cittadini stranieri immigrati ed italiani, singoli od associati, e il
reciproco   riconoscimento   e   la  valorizzazione  delle  identita'
culturali, religiose e linguistiche;
      j) promuovere  la partecipazione alla vita pubblica locale, con
particolare  attenzione  all'equilibrio  di  genere  ed  alle aree di
provenienza;
      k) acquisire  la conoscenza sul fenomeno migratorio proveniente
da   Stati   non  appartenenti  all'Unione  europea,  anche  ai  fini
dell'inserimento nel mercato del lavoro;
      l) contrastare  i  fenomeni  che  comportano  per  i  cittadini
stranieri immigrati situazioni di violenza o di grave sfruttamento;
      m) favorire   l'associazionismo   diffuso   tra   le  comunita'
migranti.