Art. 11. Misure straordinarie di accoglienza in occasione di eventi eccezionali 1. Qualora si verifichino disastri naturali, conflitti interni o internazionali, o altri eventi di particolare gravita' in Paesi non appartenenti all'Unione europea, per esigenze umanitarie, la giunta regionale, puo' disporre, informandone il Consiglio, un Piano straordinario di interventi, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio. 2. Il Piano straordinario di cui al comma 1 e' finalizzato alla prima accoglienza di stranieri immigrati e prevede misure di protezione temporanea in conformita' al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'Art. 20 del decreto legislativo n. 286/1998.