Art. 11.
Misure   straordinarie   di   accoglienza   in  occasione  di  eventi
                             eccezionali
    1.  Qualora si verifichino disastri naturali, conflitti interni o
internazionali,  o  altri eventi di particolare gravita' in Paesi non
appartenenti  all'Unione  europea, per esigenze umanitarie, la giunta
regionale,   puo'  disporre,  informandone  il  Consiglio,  un  Piano
straordinario  di  interventi,  nell'ambito  delle  disponibilita' di
bilancio.
    2.  Il  Piano straordinario di cui al comma 1 e' finalizzato alla
prima   accoglienza  di  stranieri  immigrati  e  prevede  misure  di
protezione  temporanea  in  conformita' al decreto del Presidente del
Consiglio  dei Ministri di cui all'Art. 20 del decreto legislativo n.
286/1998.