Art. 13. Coordinamento degli interventi di settore 1. Gli interventi di cui al presente Capo sono attuati di regola in forma integrata nell'ambito del sistema dei servizi sociali. 2. La Regione, le province e i comuni promuovono, specie nell'ambito di programmi urbani complessi, a norma della vigente disciplina, il coordinamento e l'integrazione degli interventi settoriali di cui al presente Capo, finalizzati all'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati e al soddisfacimento di esigenze abitative correlate ad azioni di inserimento lavorativo e di formazione. 3. La Regione promuove, specie nell'ambito di programmi urbani complessi, a norma della vigente disciplina, interventi di integrazione sociale in particolare nei comuni caratterizzati da una presenza di cittadini stranieri immigrati sensibilmente superiore alla percentuale media regionale, al fine di rimuovere situazioni di forzata concentrazione insediativa e di realizzare interventi abitativi distribuiti sul territorio urbanizzato e integrati con le reti dei servizi.