Art. 13.
              Coordinamento degli interventi di settore
    1.  Gli interventi di cui al presente Capo sono attuati di regola
in forma integrata nell'ambito del sistema dei servizi sociali.
    2.  La  Regione,  le  province  e  i  comuni  promuovono,  specie
nell'ambito  di  programmi  urbani  complessi,  a norma della vigente
disciplina,   il  coordinamento  e  l'integrazione  degli  interventi
settoriali  di  cui  al  presente  Capo, finalizzati all'integrazione
sociale  dei  cittadini  stranieri  immigrati e al soddisfacimento di
esigenze abitative correlate ad azioni di inserimento lavorativo e di
formazione.
    3.  La  Regione  promuove, specie nell'ambito di programmi urbani
complessi,   a   norma   della   vigente  disciplina,  interventi  di
integrazione  sociale in particolare nei comuni caratterizzati da una
presenza  di  cittadini  stranieri  immigrati sensibilmente superiore
alla  percentuale media regionale, al fine di rimuovere situazioni di
forzata   concentrazione   insediativa  e  di  realizzare  interventi
abitativi  distribuiti  sul territorio urbanizzato e integrati con le
reti dei servizi.