Art. 18. Assistenza sanitaria 1. La Regione promuove le azioni necessarie per favorire l'accesso da parte di tutti i cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale ai servizi sanitari previsti dalla normativa e dai piani regionali vigenti. 2. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio regionale non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici e accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche' continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, nonche' quelli relativi all'erogazione di cure essenziali. Sono comunque garantiti, ai sensi dell'Art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 286/1998: a) la tutela della gravidanza e della maternita', compreso l'accesso ai consultori familiari, in condizioni di parita' di trattamento rispetto alle cittadine italiane; b) la tutela della salute del minore garantendo una completa assistenza sociosanitaria anche ai minori in attesa di regolarizzazione; c) le vaccinazioni previste dai piani sanitari; d) gli interventi di profilassi internazionale; e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai. 3. Per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona. Per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie diagnostiche e terapeutiche relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita, quali complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti. 4. La Regione assicura ai minori extracomunitari in affidamento temporaneo per vacanze terapeutiche, l'iscrizione al servizio sanitario regionale per la durata del permesso di soggiorno. 5. La giunta regionale stabilisce i criteri e le modalita' per l'erogazione delle prestazioni previste dalla normativa vigente, in particolare delle cure essenziali e continuative, in coerenza con la programmazione regionale, fermo restando il divieto di segnalazione di cui all'Art. 35, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998. 6. Le prestazioni di cui al comma 5 sono erogate nell'ambito delle strutture di medicina del territorio e dei presidi sanitari accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica. 7. La giunta regionale promuove l'attivita' di tutela sanitaria e socio sanitaria svolta dalle associazioni non lucrative regolarmente iscritte ai registri regionali di cui all'Art. 53 della legge regionale n. 12/2006 nei confronti dei soggetti di cui alla presente legge. 8. La giunta regionale provvede: a) al monitoraggio della situazione sanitaria e sociale della popolazione immigrata e degli interventi attuati dagli enti competenti, anche al fine di promuovere la diffusione delle migliori pratiche; b) alla predisposizione di proposte ed interventi di informazione e sensibilizzazione sui temi della salute e della sicurezza sociale, di interventi di formazione degli operatori ad un approccio multiculturale e pluridisciplinare, di proposte relative all'opportunita' di organizzare, presso gli enti del servizio sanitario regionale e comunque presso i principali servizi socio-sanitari, servizi di mediazione linguistica e culturale, con particolare attenzione al genere. 9. Ai sensi dell'Art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), la giunta regionale, nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale destinata alla Regione, autorizza, d'intesa con il Ministero della sanita', le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere ad erogare prestazioni che rientrino nel programma assistenziale per alta specializzazione approvato dalla giunta stessa a favore di: a) cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocita' relativi all'assistenza sanitaria; b) cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria.