Art. 18.
                        Assistenza sanitaria
    1.   La  Regione  promuove  le  azioni  necessarie  per  favorire
l'accesso  da parte di tutti i cittadini stranieri immigrati presenti
sul territorio regionale ai servizi sanitari previsti dalla normativa
e dai piani regionali vigenti.
    2.  Ai  cittadini stranieri presenti sul territorio regionale non
in  regola  con  le  norme relative all'ingresso ed al soggiorno sono
assicurate, nei presidi pubblici e accreditati, le cure ambulatoriali
ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche' continuative,
per  malattia  ed  infortunio  e  sono estesi i programmi di medicina
preventiva  a  salvaguardia  della  salute  individuale e collettiva,
nonche'  quelli  relativi  all'erogazione  di  cure  essenziali. Sono
comunque  garantiti,  ai  sensi  dell'Art.  35,  comma 3, del decreto
legislativo n. 286/1998:
      a) la  tutela  della  gravidanza  e  della maternita', compreso
l'accesso  ai  consultori  familiari,  in  condizioni  di  parita' di
trattamento rispetto alle cittadine italiane;
      b) la  tutela  della  salute del minore garantendo una completa
assistenza    sociosanitaria   anche   ai   minori   in   attesa   di
regolarizzazione;
      c) le vaccinazioni previste dai piani sanitari;
      d) gli interventi di profilassi internazionale;
      e) la   profilassi,  la  diagnosi  e  la  cura  delle  malattie
infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
    3.  Per  cure urgenti si intendono le cure che non possono essere
differite  senza  pericolo  per  la  vita o danno per la salute della
persona.  Per  cure  essenziali si intendono le prestazioni sanitarie
diagnostiche  e  terapeutiche  relative  a  patologie  non pericolose
nell'immediato  e  nel  breve  termine,  ma  che nel tempo potrebbero
determinare  maggiore  danno  alla salute o rischi per la vita, quali
complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti.
    4.  La  Regione assicura ai minori extracomunitari in affidamento
temporaneo   per   vacanze  terapeutiche,  l'iscrizione  al  servizio
sanitario regionale per la durata del permesso di soggiorno.
    5.  La  giunta  regionale stabilisce i criteri e le modalita' per
l'erogazione  delle  prestazioni previste dalla normativa vigente, in
particolare  delle cure essenziali e continuative, in coerenza con la
programmazione  regionale,  fermo restando il divieto di segnalazione
di cui all'Art. 35, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998.
    6.  Le  prestazioni  di  cui  al comma 5 sono erogate nell'ambito
delle  strutture  di  medicina  del territorio e dei presidi sanitari
accreditati,  strutturati  in forma poliambulatoriale od ospedaliera,
eventualmente  in collaborazione con organismi di volontariato aventi
esperienza specifica.
    7. La giunta regionale promuove l'attivita' di tutela sanitaria e
socio  sanitaria svolta dalle associazioni non lucrative regolarmente
iscritte  ai  registri  regionali  di  cui  all'Art.  53  della legge
regionale  n. 12/2006 nei confronti dei soggetti di cui alla presente
legge.
    8. La giunta regionale provvede:
      a)  al  monitoraggio della situazione sanitaria e sociale della
popolazione   immigrata   e   degli  interventi  attuati  dagli  enti
competenti,  anche al fine di promuovere la diffusione delle migliori
pratiche;
      b) alla   predisposizione   di   proposte   ed   interventi  di
informazione  e  sensibilizzazione  sui  temi  della  salute  e della
sicurezza  sociale, di interventi di formazione degli operatori ad un
approccio  multiculturale  e  pluridisciplinare, di proposte relative
all'opportunita'   di  organizzare,  presso  gli  enti  del  servizio
sanitario   regionale   e   comunque   presso  i  principali  servizi
socio-sanitari,  servizi  di  mediazione linguistica e culturale, con
particolare attenzione al genere.
    9.  Ai sensi dell'Art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997
n.  449  (misure  per  la stabilizzazione della finanza pubblica), la
giunta   regionale,  nell'ambito  della  quota  del  Fondo  sanitario
nazionale   destinata   alla  Regione,  autorizza,  d'intesa  con  il
Ministero  della  sanita',  le  Aziende sanitarie locali e le Aziende
ospedaliere  ad  erogare  prestazioni  che  rientrino  nel  programma
assistenziale per alta specializzazione approvato dalla giunta stessa
a favore di:
      a) cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non
esistono    o    non    sono    facilmente   accessibili   competenze
medico-specialistiche   per   il   trattamento  di  specifiche  gravi
patologie  e  non  sono  in  vigore  accordi di reciprocita' relativi
all'assistenza sanitaria;
      b) cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente
non  rende  attuabili,  per  ragioni  politiche,  militari o di altra
natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario
nazionale per l'assistenza sanitaria.