Art. 19.
                           Servizi sociali
    1.  La  Regione,  al  fine  di  favorire  l'integrazione sociale,
promuove   l'accesso  ai  servizi  sociali  da  parte  dei  cittadini
stranieri  immigrati  in  condizioni di parita' rispetto ai cittadini
italiani, in conformita' alla legge regionale n. 12/2006.
    2.  La  Regione,  ai  fini  del comma 1, concede incentivi per la
realizzazione,   da   parte   degli   enti   locali   nonche'   delle
organizzazioni  del  terzo  settore,  dei  soggetti  privati  e degli
organismi  iscritti  nei  Registri  di  cui  all'Art.  5, comma 4, di
progetti  di  supporto  all'accesso  ai  servizi sociali da parte dei
destinatari  della presente legge, in coerenza con le disposizioni di
cui alla legge regionale n. 12/2006.
    3.  La Regione puo' contribuire a sostenere le spese necessarie a
consentire  il  rimpatrio  delle  salme dei cittadini extracomunitari
indigenti, deceduti nel territorio regionale.
    4. Le modalita' e i criteri per gli interventi di cui al comma 1,
sono disciplinati da apposito provvedimento della giunta regionale.