Art. 19. Servizi sociali 1. La Regione, al fine di favorire l'integrazione sociale, promuove l'accesso ai servizi sociali da parte dei cittadini stranieri immigrati in condizioni di parita' rispetto ai cittadini italiani, in conformita' alla legge regionale n. 12/2006. 2. La Regione, ai fini del comma 1, concede incentivi per la realizzazione, da parte degli enti locali nonche' delle organizzazioni del terzo settore, dei soggetti privati e degli organismi iscritti nei Registri di cui all'Art. 5, comma 4, di progetti di supporto all'accesso ai servizi sociali da parte dei destinatari della presente legge, in coerenza con le disposizioni di cui alla legge regionale n. 12/2006. 3. La Regione puo' contribuire a sostenere le spese necessarie a consentire il rimpatrio delle salme dei cittadini extracomunitari indigenti, deceduti nel territorio regionale. 4. Le modalita' e i criteri per gli interventi di cui al comma 1, sono disciplinati da apposito provvedimento della giunta regionale.