Art. 2. D e s t i n a t a r i 1. Sono destinatari della presente legge le cittadine e i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, presenti sul territorio regionale, di seguito indicati come cittadini stranieri immigrati. 2. Fra i destinatari della presente legge sono compresi anche le figlie e i figli nati in Italia dei soggetti di cui al comma 1. 3. In conformita' all'Art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998, gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi, fatte salve le norme comunitarie e statali, ai cittadini dell'Unione europea presenti sul territorio regionale, laddove non siano gia' destinatari di benefici piu' favorevoli sulla base della vigente normativa statale e regionale.