Art. 2.
                        D e s t i n a t a r i
    1.  Sono  destinatari  della  presente  legge  le  cittadine  e i
cittadini  di stati non appartenenti all'Unione europea, gli apolidi,
i richiedenti asilo e i rifugiati, presenti sul territorio regionale,
di seguito indicati come cittadini stranieri immigrati.
    2.  Fra i destinatari della presente legge sono compresi anche le
figlie e i figli nati in Italia dei soggetti di cui al comma 1.
    3. In conformita' all'Art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.
286/1998,  gli  interventi previsti dalla presente legge sono estesi,
fatte  salve le norme comunitarie e statali, ai cittadini dell'Unione
europea  presenti  sul  territorio  regionale, laddove non siano gia'
destinatari  di  benefici  piu'  favorevoli  sulla base della vigente
normativa statale e regionale.