Art. 21.
             Formazione e riqualificazione professionale
    1.  I cittadini stranieri immigrati hanno diritto alla formazione
professionale   in   condizioni  di  parita'  rispetto  ai  cittadini
italiani.
    2.   La   Regione  favorisce  tutte  le  forme  di  informazione,
orientamento,    tirocinio,   formazione   e   formazione   continua,
finalizzate    all'acquisizione   delle   necessarie   competenze   e
professionalita',  ed  opera  altresi'  per  il  riconoscimento  e la
valorizzazione  delle  esperienze  formative  acquisite  nei Paesi di
provenienza o comunque all'estero.
    3.  La  Regione promuove corsi di formazione per l'organizzazione
delle  attivita'  a  favore  dei cittadini stranieri immigrati svolte
dalle  organizzazioni del terzo settore, dai soggetti privati e dagli
organismi  iscritti nei registri di cui all'Art. 5, comma 4, operanti
nel campo di applicazione della presente legge.
    4.  La  Regione  favorisce  e promuove le attivita' formative che
tengono  conto  del  livello  formativo e delle esperienze lavorative
acquisite  rispetto  alle  attivita'  lavorative  di inserimento e al
livello formativo da acquisire. Essa favorisce altresi' la formazione
mirata alla conoscenza della legislazione in materia di sicurezza nei
luoghi   di   lavoro   e   di  assistenza  sanitaria,  realizzata  in
collaborazione  con  enti  e  istituti  previdenziali, assistenziali,
sanitari,  di  vigilanza, associazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro.
    5.  La  Regione  promuove  e  sostiene  percorsi  formativi  e di
riqualificazione   per  l'acquisizione  delle  specifiche  competenze
professionali  necessarie  ai  fini  dell'inserimento  nel  mondo del
lavoro attuati dagli enti di formazione accreditati presso la Regione
e  dalle istituzioni scolastiche, anche in coordinamento con gli enti
locali,  le  associazioni  sindacali  dei  lavoratori e dei datori di
lavoro, nonche' i soggetti di cui al comma 3.
    6.  Al  fine  di agevolare l'inserimento lavorativo dei cittadini
stranieri,  la Regione puo' individuare specifiche iniziative dirette
a  rafforzare  le  loro  conoscenze  e competenze, che possono essere
realizzate   anche   nei   Paesi  di  origine,  tenendo  conto  della
prospettiva di genere.
    7.  Nell'ambito  della  normativa  statale in materia, la Regione
stabilisce  criteri  e  modalita' di validazione di progetti relativi
all'ingresso  di  lavoratrici  e  lavoratori  stranieri che prevedano
programmi  di  formazione  professionale e linguistica da effettuarsi
nei  Paesi  di  origine,  coerenti  in  particolare  con i fabbisogni
espressi  dal  mercato  del  lavoro.  La  Regione promuove e sostiene
altresi'  progetti  che  prevedono  corsi di formazione linguistica e
professionale  finalizzata ad inserimenti lavorativi, definiti con il
concorso  delle  parti  sociali e delle pubbliche amministrazioni con
particolare   riferimento   a   progetti   rivolti  alle  lavoratrici
immigrate.