Art. 21. Formazione e riqualificazione professionale 1. I cittadini stranieri immigrati hanno diritto alla formazione professionale in condizioni di parita' rispetto ai cittadini italiani. 2. La Regione favorisce tutte le forme di informazione, orientamento, tirocinio, formazione e formazione continua, finalizzate all'acquisizione delle necessarie competenze e professionalita', ed opera altresi' per il riconoscimento e la valorizzazione delle esperienze formative acquisite nei Paesi di provenienza o comunque all'estero. 3. La Regione promuove corsi di formazione per l'organizzazione delle attivita' a favore dei cittadini stranieri immigrati svolte dalle organizzazioni del terzo settore, dai soggetti privati e dagli organismi iscritti nei registri di cui all'Art. 5, comma 4, operanti nel campo di applicazione della presente legge. 4. La Regione favorisce e promuove le attivita' formative che tengono conto del livello formativo e delle esperienze lavorative acquisite rispetto alle attivita' lavorative di inserimento e al livello formativo da acquisire. Essa favorisce altresi' la formazione mirata alla conoscenza della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di assistenza sanitaria, realizzata in collaborazione con enti e istituti previdenziali, assistenziali, sanitari, di vigilanza, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. 5. La Regione promuove e sostiene percorsi formativi e di riqualificazione per l'acquisizione delle specifiche competenze professionali necessarie ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro attuati dagli enti di formazione accreditati presso la Regione e dalle istituzioni scolastiche, anche in coordinamento con gli enti locali, le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonche' i soggetti di cui al comma 3. 6. Al fine di agevolare l'inserimento lavorativo dei cittadini stranieri, la Regione puo' individuare specifiche iniziative dirette a rafforzare le loro conoscenze e competenze, che possono essere realizzate anche nei Paesi di origine, tenendo conto della prospettiva di genere. 7. Nell'ambito della normativa statale in materia, la Regione stabilisce criteri e modalita' di validazione di progetti relativi all'ingresso di lavoratrici e lavoratori stranieri che prevedano programmi di formazione professionale e linguistica da effettuarsi nei Paesi di origine, coerenti in particolare con i fabbisogni espressi dal mercato del lavoro. La Regione promuove e sostiene altresi' progetti che prevedono corsi di formazione linguistica e professionale finalizzata ad inserimenti lavorativi, definiti con il concorso delle parti sociali e delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento a progetti rivolti alle lavoratrici immigrate.