Art. 22.
Orientamento, inserimento lavorativo e sostegno ad attivita' autonome
                         ed imprenditoriali
    1.   I   cittadini  stranieri  immigrati  hanno  diritto  a  pari
opportunita'   rispetto   ai  cittadini  italiani  nell'orientamento,
nell'inserimento  lavorativo  e  nel  sostegno di attivita' autonome,
anche in forma imprenditoriale e cooperativa.
    2.   La   Regione   e  le  province,  nell'ambito  delle  proprie
competenze,   favoriscono   l'inserimento   lavorativo   stabile  dei
cittadini stranieri immigrati in forma di lavoro dipendente, autonomo
o  imprenditoriale,  anche  mediante la qualificazione della rete dei
servizi per il lavoro e la formazione degli operatori.
    3. Ai fini dell'attuazione dell'Art. 27, comma 1, lettera i), del
decreto  legislativo  n.  286/1998,  le  province  si avvalgono della
collaborazione     delle     organizzazioni    sindacali maggiormente
rappresentative  a  livello  regionale dei lavoratori e dei datori di
lavoro   e   delle   organizzazioni  del  Terzo  Settore maggiormente
rappresentative  a  livello  regionale  iscritte  nei rispettivi albi
nazionali e/o regionali.
    4.   La   Regione   stipula   convenzioni   con  le  associazioni
sindacali maggiormente   rappresentative   a  livello  regionale  dei
lavoratori  e  dei  datori di lavoro e delle organizzazioni del Terzo
Settore maggiormente rappresentative a livello regionale iscritte nei
rispettivi  albi nazionali e/o regionali, con gli Enti di patronato e
con  gli  Enti  locali,  dirette  ad  assicurare idonee condizioni di
lavoro  e  di  accoglienza  ai  lavoratori  immigrati,  compresi  gli
stagionali,   con  particolare  riferimento  alla  prevenzione  degli
infortuni  sul  lavoro  e  alla  realizzazione di reti di sportelli e
iniziative volti all'informazione, tutela e sostegno dei lavoratori.
    5.  La giunta regionale fissa i criteri per la determinazione del
fabbisogno di lavoratori stranieri sul territorio regionale, anche in
funzione  dell'assegnazione  delle  quote  di ingresso da parte dello
Stato. Ai sensi dell'Art. 21, comma 4-ter, del decreto legislativo n.
286/1998,  la  Regione  trasmette  alla  Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  entro  il  30 novembre  di  ogni  anno,  il rapporto sulla
presenza  e  sulla  condizione  degli  immigrati  extracomunitari nel
territorio  regionale,  contenente  anche le indicazioni previsionali
relative  ai  flussi  sostenibili nel triennio successivo in rapporto
alla capacita' di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.
    6.  Le province individuano i Centri per l'impiego presso i quali
istituire  servizi  di  mediazione  socio-culturale per i destinatari
della presente legge.