Art. 22. Orientamento, inserimento lavorativo e sostegno ad attivita' autonome ed imprenditoriali 1. I cittadini stranieri immigrati hanno diritto a pari opportunita' rispetto ai cittadini italiani nell'orientamento, nell'inserimento lavorativo e nel sostegno di attivita' autonome, anche in forma imprenditoriale e cooperativa. 2. La Regione e le province, nell'ambito delle proprie competenze, favoriscono l'inserimento lavorativo stabile dei cittadini stranieri immigrati in forma di lavoro dipendente, autonomo o imprenditoriale, anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori. 3. Ai fini dell'attuazione dell'Art. 27, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 286/1998, le province si avvalgono della collaborazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro e delle organizzazioni del Terzo Settore maggiormente rappresentative a livello regionale iscritte nei rispettivi albi nazionali e/o regionali. 4. La Regione stipula convenzioni con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro e delle organizzazioni del Terzo Settore maggiormente rappresentative a livello regionale iscritte nei rispettivi albi nazionali e/o regionali, con gli Enti di patronato e con gli Enti locali, dirette ad assicurare idonee condizioni di lavoro e di accoglienza ai lavoratori immigrati, compresi gli stagionali, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e alla realizzazione di reti di sportelli e iniziative volti all'informazione, tutela e sostegno dei lavoratori. 5. La giunta regionale fissa i criteri per la determinazione del fabbisogno di lavoratori stranieri sul territorio regionale, anche in funzione dell'assegnazione delle quote di ingresso da parte dello Stato. Ai sensi dell'Art. 21, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 286/1998, la Regione trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 novembre di ogni anno, il rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacita' di assorbimento del tessuto sociale e produttivo. 6. Le province individuano i Centri per l'impiego presso i quali istituire servizi di mediazione socio-culturale per i destinatari della presente legge.