Art. 25.
              Modifiche alla legge regionale n. 10/2004
    1.  Dopo il comma 1 dell'Art. 3 della legge regionale n. 10/2004,
e' inserito il seguente:
    «1-bis.  La  Regione, nel definire i requisiti e i criteri di cui
al   comma 1,   lettera b),   tiene   conto   anche  del  motivo  del
ricongiungimento familiare.».