Art. 25. Modifiche alla legge regionale n. 10/2004 1. Dopo il comma 1 dell'Art. 3 della legge regionale n. 10/2004, e' inserito il seguente: «1-bis. La Regione, nel definire i requisiti e i criteri di cui al comma 1, lettera b), tiene conto anche del motivo del ricongiungimento familiare.».