Art. 27. Norma transitoria 1. Fino alla costituzione della Consulta di cui all'Art. 7, il Piano regionale e' approvato prescindendo dalla proposta della Consulta medesima. 2. Fino a quando non sono disponibili i dati della Sezione Immigrazione di cui all'Art. 6, si tiene conto, ai fini della predisposizione del Piano regionale, di altre informazioni comunque in possesso dell'Amministrazione regionale inerenti il fenomeno dell'immigrazione. 3. Fino all'emanazione del provvedimento regionale di cui all'Art. 8, comma 1, lettera c), i rappresentanti dei cittadini stranieri immigrati sono designati congiuntamente, in numero di tre per provincia, dagli enti o associazioni iscritti nei Registri regionali dei soggetti privati che si occupano di volontariato e promozione sociale e che operano nel campo dell'assistenza agli immigrati. 4. La Regione Liguria, tramite l'adozione di una propria legge, provvedera' all'istituzione dell'ufficio del garante regionale delle persone private della liberta' personale, prevedendone un'articolazione dedicata alle problematiche delle vittime degli atti di violenza.