Art. 27.
                          Norma transitoria
    1.  Fino  alla  costituzione della Consulta di cui all'Art. 7, il
Piano  regionale  e'  approvato  prescindendo  dalla  proposta  della
Consulta medesima.
    2.  Fino  a  quando  non  sono  disponibili  i dati della Sezione
Immigrazione  di  cui  all'Art.  6,  si  tiene  conto,  ai fini della
predisposizione  del  Piano regionale, di altre informazioni comunque
in  possesso  dell'Amministrazione  regionale  inerenti  il  fenomeno
dell'immigrazione.
    3.   Fino  all'emanazione  del  provvedimento  regionale  di  cui
all'Art.  8,  comma 1,  lettera c),  i  rappresentanti  dei cittadini
stranieri  immigrati  sono designati congiuntamente, in numero di tre
per  provincia,  dagli  enti  o  associazioni  iscritti  nei Registri
regionali  dei  soggetti  privati  che  si occupano di volontariato e
promozione  sociale  e  che  operano  nel  campo dell'assistenza agli
immigrati.
    4.  La  Regione Liguria, tramite l'adozione di una propria legge,
provvedera'  all'istituzione dell'ufficio del garante regionale delle
persone    private    della    liberta'    personale,    prevedendone
un'articolazione dedicata alle problematiche delle vittime degli atti
di violenza.