Art. 3. Funzioni della Regione 1. La Regione Liguria persegue la finalita' di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati attraverso il monitoraggio del fenomeno migratorio e l'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e valutazione degli interventi di cui alla presente legge, fatte salve le competenze attribuite alle province e ai comuni ai sensi dell'Art. 4. 2. Per la finalita' di cui al comma 1, la Regione Liguria promuove l'effettiva partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale, favorendo la creazione di organismi consultivi e l'estensione del diritto di voto a quelli regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio regionale.