Art. 3.
                       Funzioni della Regione
    1.  La  Regione  Liguria  persegue  la  finalita' di integrazione
sociale  dei cittadini stranieri immigrati attraverso il monitoraggio
del   fenomeno   migratorio   e   l'esercizio   delle   funzioni   di
programmazione,  coordinamento  e valutazione degli interventi di cui
alla  presente  legge,  fatte  salve  le  competenze  attribuite alle
province e ai comuni ai sensi dell'Art. 4.
    2.  Per  la  finalita'  di  cui  al  comma 1,  la Regione Liguria
promuove l'effettiva partecipazione dei cittadini stranieri immigrati
alla  vita  pubblica  locale,  favorendo  la  creazione  di organismi
consultivi  e  l'estensione del diritto di voto a quelli regolarmente
soggiornanti e residenti nel territorio regionale.