Art. 4. Funzioni delle province e dei comuni 1. Le province e i comuni promuovono ed attuano, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformita' al principio di sussidiarieta' di cui all'Art. 118, comma 1, della Costituzione, interventi diretti a rimuovere, gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti dei cittadini stranieri immigrati, con particolare riguardo alle politiche abitative e del lavoro, alla valorizzazione e tutela dell'identita' culturale, all'integrazione sociale e culturale, alle pari opportunita' di genere e alla partecipazione alla vita pubblica locale. 2. Le province e i comuni favoriscono la consultazione e la partecipazione alla vita sociale ed istituzionale dei cittadini stranieri immigrati regolarmente soggiornanti e residenti in Liguria. 3. I comuni svolgono in particolare, attraverso gli ambiti sociali e i distretti socio-sanitari, le seguenti funzioni: a) predispongono ed attuano piani di ambito sociale; b) programmano e realizzano progetti di integrazione sociale e culturale dei cittadini stranieri immigrati, volti anche a favorire la ricerca di una soluzione abitativa per quelli regolarmente residenti in Liguria.