Art. 4.
                Funzioni delle province e dei comuni
    1.  Le  province  e  i  comuni promuovono ed attuano, nell'ambito
delle   proprie   competenze   ed  in  conformita'  al  principio  di
sussidiarieta'  di  cui  all'Art.  118,  comma 1, della Costituzione,
interventi diretti a rimuovere, gli ostacoli che di fatto impediscono
il   pieno   riconoscimento   dei  diritti  dei  cittadini  stranieri
immigrati,  con  particolare  riguardo alle politiche abitative e del
lavoro,   alla  valorizzazione  e  tutela  dell'identita'  culturale,
all'integrazione  sociale  e  culturale,  alle  pari  opportunita' di
genere e alla partecipazione alla vita pubblica locale.
    2.  Le  province  e  i  comuni  favoriscono la consultazione e la
partecipazione  alla  vita  sociale  ed  istituzionale  dei cittadini
stranieri immigrati regolarmente soggiornanti e residenti in Liguria.
    3.  I  comuni  svolgono  in  particolare,  attraverso  gli ambiti
sociali e i distretti socio-sanitari, le seguenti funzioni:
      a) predispongono ed attuano piani di ambito sociale;
      b) programmano  e realizzano progetti di integrazione sociale e
culturale  dei  cittadini stranieri immigrati, volti anche a favorire
la  ricerca  di  una  soluzione  abitativa  per  quelli  regolarmente
residenti in Liguria.