(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 7 del 16 marzo 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga a seguente legge: Art. 1. Istituzione e compiti della commissione 1. E' istituita, presso il Consiglio regionale del Molise, una commissione a carattere temporaneo, ai sensi dell'Art. 18 dello statuto, denominata: «Commissione consiliare di studio e di conoscenza sul dissesto idrogeologico e di verifica dello stato attuale e futuro degli interventi post-terremoto e post-alluvione», di seguito denominata: «Commissione». 2. La Commissione ha il compito di: a) censire gli studi e le ricerche sui fenomeni di dissesti idrogeologico effettuati dalle Universita', dagli Istituti di ricerca scientifica, dalla Regione Molise, dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane e dai Consorzi di bonifica; b) rendere fruibili da parte dei soggetti istituzionali che hanno competenza in materia di programmazione e di gestione del territorio, le risultanze fondamentali degli studi acquisiti ed esaminati dalla Commissione; c) elaborare proposte legislative e regolamentari che consentano alla Regione di programmare lo sviluppo, nel rispetto delle specificita' del territorio molisano e secondo le indicazioni contenute nella Convenzione europea del paesaggio, approvata nel 2000 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa; d) fornire al Consiglio regionale il quadro dettagliato sullo stato della gestione degli interventi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto dell'ottobre 2002 e dall'alluvione del gennaio 2003 dell'attivita' svolta, dei risultati conseguiti e dei benefici prodotti nell'ambito della gestione dei predetti interventi. In particolare essa riferisce all'assemblea circa le modalita' adottate per la stima dei fabbisogni finanziari relativi agli interventi, i fondi disponibili e la relativa provenienza, le risorse impegnate ed erogate; le modalita' ed i criteri di erogazione dei contributi ai comuni ed ai relativi controlli sull'utilizzo; le modalita' ed i criteri di erogazione dei contributi a soggetti pubblici e privati per opere pubbliche ed i relativi controlli sull'utilizzo. 3. La Commissione dura in carica trenta mesi decorrenti dal suo insediamento. Qualora il riconoscimento dello stato di emergenza dovesse essere prorogato, per disposizione dello Stato, oltre il termine di cui sopra, la durata della commissione sara' prorogata con ulteriore atto legislativo.