(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 7 del 16
                             marzo 2007)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

a seguente legge:
                               Art. 1.
               Istituzione e compiti della commissione

    1.  E'  istituita,  presso il Consiglio regionale del Molise, una
commissione  a  carattere  temporaneo,  ai  sensi  dell'Art. 18 dello
statuto,   denominata:   «Commissione   consiliare  di  studio  e  di
conoscenza  sul  dissesto  idrogeologico  e  di  verifica dello stato
attuale  e  futuro degli interventi post-terremoto e post-alluvione»,
di seguito denominata: «Commissione».
    2. La Commissione ha il compito di:
      a) censire  gli  studi  e  le ricerche sui fenomeni di dissesti
idrogeologico effettuati dalle Universita', dagli Istituti di ricerca
scientifica,  dalla Regione Molise, dalle province, dai comuni, dalle
comunita' montane e dai Consorzi di bonifica;
      b) rendere  fruibili  da  parte  dei soggetti istituzionali che
hanno  competenza  in  materia  di  programmazione  e di gestione del
territorio,  le  risultanze  fondamentali  degli  studi  acquisiti ed
esaminati dalla Commissione;
      c) elaborare   proposte   legislative   e   regolamentari   che
consentano  alla  Regione  di  programmare  lo sviluppo, nel rispetto
delle  specificita'  del territorio molisano e secondo le indicazioni
contenute nella Convenzione europea del paesaggio, approvata nel 2000
dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa;
      d) fornire  al  Consiglio regionale il quadro dettagliato sullo
stato  della  gestione  degli  interventi  a favore delle popolazioni
colpite  dal terremoto dell'ottobre 2002 e dall'alluvione del gennaio
2003  dell'attivita'  svolta, dei risultati conseguiti e dei benefici
prodotti  nell'ambito  della  gestione  dei  predetti  interventi. In
particolare  essa riferisce all'assemblea circa le modalita' adottate
per  la  stima  dei fabbisogni finanziari relativi agli interventi, i
fondi  disponibili e la relativa provenienza, le risorse impegnate ed
erogate;  le  modalita'  ed i criteri di erogazione dei contributi ai
comuni  ed  ai  relativi  controlli  sull'utilizzo; le modalita' ed i
criteri  di  erogazione  dei contributi a soggetti pubblici e privati
per opere pubbliche ed i relativi controlli sull'utilizzo.
    3.  La  Commissione dura in carica trenta mesi decorrenti dal suo
insediamento.  Qualora  il  riconoscimento  dello  stato di emergenza
dovesse  essere  prorogato,  per  disposizione  dello Stato, oltre il
termine di cui sopra, la durata della commissione sara' prorogata con
ulteriore atto legislativo.