Art. 2. Elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza 1. La Commissione e' costituita da sette consiglieri regionali di cui quattro indicati dai gruppi di maggioranza e tre indicati dai gruppi di opposizione. 2. La Commissione elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente ed il segretario. Il presidente, il vicepresidente ed il segretario costituiscono l'ufficio di presidenza che dura in carica trenta mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. La commissione ha facolta' di: a) avvalersi della consulenza della struttura regionale, degli assessorati per i lavori pubblici, per l'ambiente, per la protezione civile e per l'agricoltura; b) promuovere incontri e scambi di informazione con soggetti istituzionali operanti nel territorio; c) indire seminari e convegni; d) tenere incontri con i rappresentanti delle autonomie, delle categorie sociali ed economiche e con l'Universita'; e) porre in essere ogni altra iniziativa o attivita' utile all'assolvimento dei suoi compiti; f) avvalersi della consulenza di esperti qualificati per un tempo limitato ed oggetto determinato. 4. Il consiglio regionale provvede a fornire alla commissione locali, strumentazioni e personale occorrenti per il suo funzionamento. 5. Salvo quanto previsto dalla presente legge, lo statuto regionale ed il regolamento interno del consiglio disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione.