Art. 2.
        Elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza

    1. La Commissione e' costituita da sette consiglieri regionali di
cui  quattro  indicati  dai  gruppi di maggioranza e tre indicati dai
gruppi di opposizione.
    2.  La  Commissione  elegge  al  suo  interno  il  presidente, il
vicepresidente  ed il segretario. Il presidente, il vicepresidente ed
il  segretario  costituiscono  l'ufficio  di  presidenza  che dura in
carica  trenta  mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
    3. La commissione ha facolta' di:
      a) avvalersi  della consulenza della struttura regionale, degli
assessorati  per i lavori pubblici, per l'ambiente, per la protezione
civile e per l'agricoltura;
      b) promuovere  incontri  e  scambi di informazione con soggetti
istituzionali operanti nel territorio;
      c) indire seminari e convegni;
      d) tenere  incontri con i rappresentanti delle autonomie, delle
categorie sociali ed economiche e con l'Universita';
      e) porre  in  essere  ogni  altra  iniziativa o attivita' utile
all'assolvimento dei suoi compiti;
      f) avvalersi  della  consulenza  di  esperti qualificati per un
tempo limitato ed oggetto determinato.
    4.  Il  consiglio  regionale  provvede a fornire alla commissione
locali,   strumentazioni   e   personale   occorrenti   per   il  suo
funzionamento.
    5.  Salvo  quanto  previsto  dalla  presente  legge,  lo  statuto
regionale  ed  il  regolamento  interno  del  consiglio  disciplinano
l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione.