Art. 12. Norme in materia di interventi relativi al riutilizzo dei manufatti dismessi siti nel territorio rurale 1. Il regolamento urbanistico individua gli edifici e i manufatti non piu' utilizzati per le attivita' produttive delle aziende agricole, assoggettandoli ad apposita disciplina. 2. Sono esclusi dalla disciplina di cui al comma 1 gli edifici e i manufatti per i quali e' prevista la rimozione, nel rispetto delle limitazioni e delle prescrizioni contenute nel piano strutturale, ed in applicazione altresi' degli indirizzi e dei criteri dettati dal piano territoriale di coordinamento provinciale, e dal piano di indirizzo territoriale regionale, per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale. 3. Eventuali interventi di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica consentiti dal regolamento urbanistico sugli edifici e manufatti di cui al comma 1, sono dimensionati prendendo a riferimento la superficie utile lorda legittima esistente, e comunque valutando preventivamente la compatibilita' paesaggistica e ambientale della volumetria ricostruita con il contesto rurale di riferimento.