Art. 12.
Norme  in  materia di interventi relativi al riutilizzo dei manufatti
                 dismessi siti nel territorio rurale
    1. Il regolamento urbanistico individua gli edifici e i manufatti
non  piu'  utilizzati  per  le  attivita'  produttive  delle  aziende
agricole, assoggettandoli ad apposita disciplina.
    2.  Sono esclusi dalla disciplina di cui al comma 1 gli edifici e
i manufatti  per i quali e' prevista la rimozione, nel rispetto delle
limitazioni  e delle prescrizioni contenute nel piano strutturale, ed
in  applicazione  altresi'  degli indirizzi e dei criteri dettati dal
piano  territoriale  di  coordinamento  provinciale,  e  dal piano di
indirizzo  territoriale  regionale, per la tutela e la valorizzazione
del territorio rurale.
    3.   Eventuali   interventi   di   sostituzione   edilizia  o  di
ristrutturazione  urbanistica  consentiti dal regolamento urbanistico
sugli  edifici  e  manufatti  di  cui  al  comma 1, sono dimensionati
prendendo   a   riferimento   la  superficie  utile  lorda  legittima
esistente,  e  comunque  valutando  preventivamente la compatibilita'
paesaggistica  e  ambientale  della  volumetria  ricostruita  con  il
contesto rurale di riferimento.