Art. 13. Pubblico avviso 1. Ai fui della definizione dei contenuti e del dimensionamento del quadro previsionale strategico quinquennale del regolamento urbanistico di cui all'Art. 55, comma 5, della legge regionale n. 1/2005, i comuni possono emettere un pubblico avviso, invitando tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, a presentare proposte o progetti finalizzati all'attuazione degli obiettivi ed indirizzi strategici definiti dal piano strutturale nel rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 4. 2. I comuni, qualora procedano ai sensi del comma 1, danno atto, nel provvedimento di adozione del regolamento urbanistico, delle valutazioni effettuate sulle proposte pervenute; tali valutazioni attengono, prioritariamente: a) alla coerenza con i contenuti e con i dimensionamenti del piano strutturale; b) alla qualita' urbanistica ed alla fattibilita' dal punto di vista tecnico ed economico, degli interventi proposti; c) ai tempi di realizzazione previsti; d) ai benefici pubblici contenuti nelle singole proposte; e) agli obblighi che gli interessati si impegnano ad assumere a garanzia della corretta e della completa realizzazione degli interventi proposti. 3. La presentazione delle proposte e dei progetti a seguito del pubblico avviso di cui al presente articolo ha esclusivamente valore consultivo, e non vincola in alcun modo la definizione dei contenuti del regolamento urbanistico da parte del comune competente.