Art. 13.
                           Pubblico avviso
    1.  Ai  fui della definizione dei contenuti e del dimensionamento
del  quadro  previsionale  strategico  quinquennale  del  regolamento
urbanistico  di  cui  all'Art.  55, comma 5, della legge regionale n.
1/2005, i comuni possono emettere un pubblico avviso, invitando tutti
i  soggetti  interessati, pubblici e privati, a presentare proposte o
progetti  finalizzati  all'attuazione  degli  obiettivi  ed indirizzi
strategici   definiti   dal  piano  strutturale  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui all'Art. 4.
    2.  I comuni, qualora procedano ai sensi del comma 1, danno atto,
nel  provvedimento  di  adozione  del  regolamento urbanistico, delle
valutazioni  effettuate  sulle  proposte  pervenute; tali valutazioni
attengono, prioritariamente:
      a) alla  coerenza  con  i contenuti e con i dimensionamenti del
piano strutturale;
      b) alla  qualita' urbanistica ed alla fattibilita' dal punto di
vista tecnico ed economico, degli interventi proposti;
      c) ai tempi di realizzazione previsti;
      d) ai benefici pubblici contenuti nelle singole proposte;
      e) agli obblighi che gli interessati si impegnano ad assumere a
garanzia   della   corretta  e  della  completa  realizzazione  degli
interventi proposti.
    3.  La  presentazione delle proposte e dei progetti a seguito del
pubblico  avviso di cui al presente articolo ha esclusivamente valore
consultivo,  e non vincola in alcun modo la definizione dei contenuti
del regolamento urbanistico da parte del comune competente.