Art. 16.
    Disposizioni sulla disciplina della perequazione urbanistica
    1.  La  disciplina  della  perequazione  urbanistica persegue gli
obiettivi  individuati  dal piano strutturale e dagli altri strumenti
della  pianificazione  territoriale  ed e' finalizzata al superamento
della  diversita'  di condizione giuridico-economica che si determina
tra  le  proprieta'  immobiliari  per  effetto  della  pianificazione
urbanistica,  promuovendo  forme di equa distribuzione dei benefici e
degli  oneri  derivanti  dagli  interventi  di  trasformazione  degli
assetti  insediativi,  infrastrutturali  ed  edilizi  del  territorio
comunale.
    2.  Gli  ambiti  urbani  o  territoriali soggetti alla disciplina
della  perequazione  urbanistica  sono  individuati dai comuni con il
regolamento  urbanistico  o  con i piani complessi di intervento, nel
rispetto degli indirizzi dettati dal piano strutturale.
    3. Per ciascun ambito soggetto alla disciplina della perequazione
urbanistica  il  regolamento  urbanistico,  o  il  piano complesso di
intervento,  individuano  specifici parametri di riferimento dettando
disposizioni  volte  a  garantire  una equa distribuzione dei diritti
edificatori   per   tutte   le   proprieta'   immobiliari  ricomprese
nell'ambito  medesimo.  Nella stessa misura proporzionale dei diritti
edificatori  sono  ripartiti,  salvo  diverso  accordo tra gli aventi
titolo:
      a) i  quantitativi  di  superficie  utile  lorda  o  di  volume
edificabile  relativi  alle  singole  funzioni  previste  nell'ambito
soggetto a perequazione;
      b) gli   oneri   economici   per   realizzare   le   opere   di
urbanizzazione   e  gli  interventi  di  interesse  pubblico  che  il
regolamento   urbanistico   o   il   piano  complesso  di  intervento
prescrivano  come condizione obbligatoria per la trasformazione degli
assetti insediativi nell'ambito soggetto a perequazione;
      c) gli  oneri relativi alla cessione gratuita al comune di aree
a destinazione   pubblica   quali   sedi  stradali,  verde  pubblico,
parcheggi pubblici, attrezzature pubbliche o di interesse pubblico;
      d) gli  obblighi  relativi alle eventuali quote obbligatorie di
edilizia residenziale con finalita' sociali;
      e) gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il regolamento
urbanistico  o  il  piano  complesso  di  intervento prescrivano come
condizione   obbligatoria   per   la   trasformazione  degli  assetti
insediativi nell'ambito soggetto a perequazione.
    4.   La   realizzazione  degli  interventi  previsti  nell'ambito
soggetto  a  perequazione  urbanistica  presuppone la redazione di un
piano  di ricomposizione fondiaria comprendente le permute o cessioni
immobiliari  tra  tutti i soggetti aventi titolo, definito sulla base
del  progetto  di  dettaglio  a  fini  esecutivi  riferito all'intero
ambito.   Il   rilascio  o  l'efficacia  dei  titoli  abilitativi  e'
subordinata  alla  sottoscrizione di atti con i quali sono effettuate
le  permute  o  cessioni  immobiliari tra i soggetti aventi titolo in
applicazione dei criteri perequativi di cui al comma 3.