Art. 2.
       Disposizioni per il piano territoriale di coordinamento
    1.  Con  il  piano  territoriale  di  coordinamento,  le province
dettano   le   prescrizioni   degli   ambiti   territoriali   per  la
localizzazione  di  interventi  di propria competenza, secondo quanto
disposto  dall'Art. 51, comma 3, lettera b), della legge regionale n.
1/2005.
    2.  Oltre  a quanto disposto al comma 1, il piano territoriale di
coordinamento   puo'   dettare   specifiche   prescrizioni   per   la
localizzazione  degli interventi di propria competenza. A tal fine le
province,  ove  ricorrano  i  presupposti previsti dall'Art. 21 della
legge  regionale  n. 1/2005, possono procedere anche mediante accordo
di  pianificazione,  secondo  quanto previsto dal titolo III, capo I,
della stessa legge.
    3.   Ai  fini  della  formazione  o  della  revisione  del  piano
territoriale di coordinamento, le province possono procedere altresi'
attivando  forme di collaborazione con le autorita' di bacino e con i
comuni  competenti,  al fine di pervenire all'aggiornamento congiunto
dei  quadri  conoscitivi,  ed  all'adeguamento  delle prescrizioni da
adottare a tutela dell'integrita' fisica del territorio.