Art. 2. Disposizioni per il piano territoriale di coordinamento 1. Con il piano territoriale di coordinamento, le province dettano le prescrizioni degli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di propria competenza, secondo quanto disposto dall'Art. 51, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 1/2005. 2. Oltre a quanto disposto al comma 1, il piano territoriale di coordinamento puo' dettare specifiche prescrizioni per la localizzazione degli interventi di propria competenza. A tal fine le province, ove ricorrano i presupposti previsti dall'Art. 21 della legge regionale n. 1/2005, possono procedere anche mediante accordo di pianificazione, secondo quanto previsto dal titolo III, capo I, della stessa legge. 3. Ai fini della formazione o della revisione del piano territoriale di coordinamento, le province possono procedere altresi' attivando forme di collaborazione con le autorita' di bacino e con i comuni competenti, al fine di pervenire all'aggiornamento congiunto dei quadri conoscitivi, ed all'adeguamento delle prescrizioni da adottare a tutela dell'integrita' fisica del territorio.