Art. 6.
Disposizioni   generali   di  attuazione  dell'Art.  53  della  legge
                         regionale n. 1/2005
    1.  Il  piano  strutturale  contiene  il resoconto dello stato di
attuazione  dello  strumento  urbanistico  vigente,  e  sottopone  le
relative  previsioni insediative non attuate a valutazione integrata,
nel rispetto delle disposizioni dell'Art. 11 della legge regionale n.
1/2005,  e del relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'Art.
11, comma 5.
    2.   Qualora  dalla  valutazione  integrata  di  cui  al  comma 1
emergano,   relativamente   ad   uno   o  piu'  contenuti  del  piano
strutturale,   elementi  di  contrasto  o  di  incoerenza,  il  piano
strutturale  stabilisce le conseguenti misure di salvaguardia, valide
fino  all'adeguamento  del regolamento urbanistico, da effettuarsi in
ogni   caso   entro   il  termine  previsto  dall'Art.  53,  comma 2,
lettera h), della legge regionale n. 1/2005.