Art. 6. Disposizioni generali di attuazione dell'Art. 53 della legge regionale n. 1/2005 1. Il piano strutturale contiene il resoconto dello stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente, e sottopone le relative previsioni insediative non attuate a valutazione integrata, nel rispetto delle disposizioni dell'Art. 11 della legge regionale n. 1/2005, e del relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'Art. 11, comma 5. 2. Qualora dalla valutazione integrata di cui al comma 1 emergano, relativamente ad uno o piu' contenuti del piano strutturale, elementi di contrasto o di incoerenza, il piano strutturale stabilisce le conseguenti misure di salvaguardia, valide fino all'adeguamento del regolamento urbanistico, da effettuarsi in ogni caso entro il termine previsto dall'Art. 53, comma 2, lettera h), della legge regionale n. 1/2005.