Art. 7. Articolazioni e parametri per il dimensionamento 1. Il dimensionamento degli insediamenti contenuto nel piano strutturale e' articolato almeno nelle seguenti funzioni: a) residenziale, comprensiva degli esercizi commerciali di vicinato; b) industriale e artigianale, comprensiva delle attivita' commerciali all'ingrosso e depositi; c) commerciale relativa alle medie strutture di vendita; d) commerciale relativa alle strutture di grande distribuzione; e) turistico-ricettiva; i) direzionale, comprensiva delle attivita' private di servizio; g) agricola e funzioni connesse e complementari, ivi compreso l'agriturismo. 2. Ai fini di una omogenea elaborazione dei piani strutturali, il dimensionamento delle funzioni di cui al comma 1 e' espresso in metri quadrati di superficie utile lorda. La funzione turistico-ricettiva puo' essere espressa anche in numero di posti letto. 3. Ai sensi dell'Art. 3, comma 5, della legge regionale n. 1/2005, il dimensionamento delle funzioni e' effettuato congiuntamente al dimensionamento minimo complessivo delle attrezzature e dei servizi di interesse pubblico.