Art. 7.
          Articolazioni e parametri per il dimensionamento
    1.  Il  dimensionamento  degli  insediamenti  contenuto nel piano
strutturale e' articolato almeno nelle seguenti funzioni:
      a) residenziale,  comprensiva  degli  esercizi  commerciali  di
vicinato;
      b) industriale   e  artigianale,  comprensiva  delle  attivita'
commerciali all'ingrosso e depositi;
      c) commerciale relativa alle medie strutture di vendita;
      d) commerciale relativa alle strutture di grande distribuzione;
      e) turistico-ricettiva;
      i) direzionale,   comprensiva   delle   attivita'   private  di
servizio;
      g) agricola  e  funzioni connesse e complementari, ivi compreso
l'agriturismo.
    2.  Ai  fini  di una omogenea elaborazione dei piani strutturali,
il dimensionamento  delle  funzioni  di cui al comma 1 e' espresso in
metri    quadrati    di   superficie   utile   lorda.   La   funzione
turistico-ricettiva  puo'  essere  espressa  anche in numero di posti
letto.
    3.  Ai  sensi  dell'Art.  3,  comma 5,  della  legge regionale n.
1/2005,    il dimensionamento    delle    funzioni    e'   effettuato
congiuntamente    al   dimensionamento   minimo   complessivo   delle
attrezzature e dei servizi di interesse pubblico.