Art. 8.
Disposizioni   di   raccordo  tra  piano  strutturale  e  regolamento
                             urbanistico
    1.  Le  dimensioni  massime  sostenibili,  di  cui  all'Art.  53,
comma 2,  lettera c), della legge regionale n. 1/2005, e le quantita'
previste   al   comma 4,   lettera a)  dello  stesso  articolo,  sono
individuate  all'interno  dei  sistemi e subsistemi considerati nella
loro  interezza,  nonche'  delle  singole  UTOE,  con  esclusione  di
ulteriori ambiti di dettaglio.
    2.  Il  piano  strutturale  puo'  contenere prescrizioni e regole
specifiche per la definizione degli assetti insediativi, nel rispetto
delle  disposizioni  dettate  dal  titolo  V,  capo  III  della legge
regionale n. 1/2005. Tali prescrizioni e regole non assumono in alcun
caso valenza conformativa della disciplina dei suoli.
    3.   Fermo   restando   quanto   disposto  ai  commi 1  e  2,  la
localizzazione   e   il   dimensionamento  delle  singole  previsioni
edificatorie   sono   affidati   in   via  esclusiva  al  regolamento
urbanistico,  al quale il piano strutturale riserva una pluralita' di
opzioni   pianificatorie,  coerenti  e compatibili  con  i  contenuti
statutari e strategici del piano medesimo.
    4. In attuazione dello statuto del territorio contenuto nel piano
strutturale,  gli  indirizzi  e  le  prescrizioni  dettate  dal piano
medesimo   per   la   redazione   del   regolamento   urbanistico   e
dell'eventuale  piano  complesso  d'intervento  sono finalizzati alla
attuazione  progressiva nel tempo delle quantita' di cui all'Art. 53,
comma 4, lettera a), della n. 1/2005.
    5.   Nel   quadro   previsionale   strategico   quinquennale  del
regolamento  urbanistico  sono  esplicitati, per ogni singola UTOE, i
dimensionamenti   prelevati   dal   piano  strutturale,  evidenziando
altresi'  il  saldo residuo per ciascuna delle funzioni principali di
cui all'Art. 7.
    6.   Alla   scadenza   del   quinquennio   dall'approvazione  del
regolamento  urbanistico,  o  della  variante  che  li  contempla,  i
dimensionamenti   che   abbiano  perduto  efficacia  ai  sensi  delle
disposizioni  di  cui all'Art. 55, commi 5 e 6, della legge regionale
n.  1/2005, rientrano nei quantitativi residui del piano strutturale,
disponibili  per  la  definizione  del successivo quadro previsionale
strategico quinquennale.