Art. 8. Disposizioni di raccordo tra piano strutturale e regolamento urbanistico 1. Le dimensioni massime sostenibili, di cui all'Art. 53, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 1/2005, e le quantita' previste al comma 4, lettera a) dello stesso articolo, sono individuate all'interno dei sistemi e subsistemi considerati nella loro interezza, nonche' delle singole UTOE, con esclusione di ulteriori ambiti di dettaglio. 2. Il piano strutturale puo' contenere prescrizioni e regole specifiche per la definizione degli assetti insediativi, nel rispetto delle disposizioni dettate dal titolo V, capo III della legge regionale n. 1/2005. Tali prescrizioni e regole non assumono in alcun caso valenza conformativa della disciplina dei suoli. 3. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, la localizzazione e il dimensionamento delle singole previsioni edificatorie sono affidati in via esclusiva al regolamento urbanistico, al quale il piano strutturale riserva una pluralita' di opzioni pianificatorie, coerenti e compatibili con i contenuti statutari e strategici del piano medesimo. 4. In attuazione dello statuto del territorio contenuto nel piano strutturale, gli indirizzi e le prescrizioni dettate dal piano medesimo per la redazione del regolamento urbanistico e dell'eventuale piano complesso d'intervento sono finalizzati alla attuazione progressiva nel tempo delle quantita' di cui all'Art. 53, comma 4, lettera a), della n. 1/2005. 5. Nel quadro previsionale strategico quinquennale del regolamento urbanistico sono esplicitati, per ogni singola UTOE, i dimensionamenti prelevati dal piano strutturale, evidenziando altresi' il saldo residuo per ciascuna delle funzioni principali di cui all'Art. 7. 6. Alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del regolamento urbanistico, o della variante che li contempla, i dimensionamenti che abbiano perduto efficacia ai sensi delle disposizioni di cui all'Art. 55, commi 5 e 6, della legge regionale n. 1/2005, rientrano nei quantitativi residui del piano strutturale, disponibili per la definizione del successivo quadro previsionale strategico quinquennale.