Art. 19.
                    Giunta e assessori regionali

    1.  La  giunta  e'  composta dal Presidente della Regione, che la
presiede,  e  da  non  meno di otto e non piu' di dieci assessori. La
carica  di  assessore  e'  incompatibile  con  quella  di consigliere
regionale.
    2.  Le  sedute  della  giunta  non  sono pubbliche, salvo diversa
decisione   della   medesima.   Degli   atti  della  giunta  e'  data
comunicazione per via telematica entro il giorno successivo alla loro
adozione.
    3.  In attuazione del principio delle pari opportunita' tra donne
e  uomini,  la  composizione  della  giunta  regionale e' determinata
promuovendo  la presenza paritaria di entrambi i generi, ciascuno dei
quali  deve  comunque essere rappresentato almeno nella misura del 40
per cento dei componenti.
    4.  Al  presidente e agli assessori sono corrisposti indennita' e
trattamento economico stabiliti dalla legge regionale.