Art. 19. Giunta e assessori regionali 1. La giunta e' composta dal Presidente della Regione, che la presiede, e da non meno di otto e non piu' di dieci assessori. La carica di assessore e' incompatibile con quella di consigliere regionale. 2. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della medesima. Degli atti della giunta e' data comunicazione per via telematica entro il giorno successivo alla loro adozione. 3. In attuazione del principio delle pari opportunita' tra donne e uomini, la composizione della giunta regionale e' determinata promuovendo la presenza paritaria di entrambi i generi, ciascuno dei quali deve comunque essere rappresentato almeno nella misura del 40 per cento dei componenti. 4. Al presidente e agli assessori sono corrisposti indennita' e trattamento economico stabiliti dalla legge regionale.