Art. 2.
                           F u n z i o n i

1. L'agenzia svolge le funzioni di organismo pagatore per la Regione,
ai  sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, della commissione, del 21
giugno  2006,  recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n.  1290/2005, del consiglio, del 21 giugno 2005, per quanto riguarda
il  riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la
liquidazione  dei  conti  del  FEAGA  e  del  FEASR. 2. L'agenzia, in
relazione  alle  misure  finanziate  o  cofinanziate  dal FEAGA e dal
FEASR, svolge le funzioni di seguito elencate:
a)  autorizzazione e controllo dei pagamenti per fissare l'importo da
erogare  ai  beneficiari  conformemente  alla  normativa comunitaria,
compresi  i  controlli amministrativi e in loco, recupero delle somme
irregolarmente percepite ed irrogazione delle sanzioni previste dalla
normativa vigente;
b) esecuzione dei pagamenti;
c) contabilizzazione dei pagamenti.
3.  L'agenzia  fornisce  all'AGEA, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del
decreto legislativo n. 165/1999, tutte le informazioni occorrenti per
le  comunicazioni  alla commissione europea e trasmette le prescritte
rendicontazioni  periodiche,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  5, del
decreto  legislativo  n.  165/1999.  L'agenzia trasmette inoltre, con
cadenza  annuale,  alla  presidenza  della  regione e alla competente
commissione consiliare, per il tramite dell'assessorato competente in
materia di agricoltura, una relazione sull'attivita' svolta.
4.  All'agenzia  possono  essere  inoltre  affidate  le  funzioni  di
esecuzione  dei  pagamenti, di contabilizzazione e controllo per ogni
altro  aiuto  regionale  destinato  all'agricoltura  e  allo sviluppo
rurale  e,  piu' in generale, al sostegno delle attivita' economiche,
secondo   la   normativa  vigente.  I  rapporti  reciproci  derivanti
dall'attribuzione  delle  predette  funzioni, ivi compresi i compensi
dovuti per la gestione, sono disciplinati da apposita convenzione.
5.  Per l'esercizio delle funzioni attribuitele, l'agenzia si avvale,
secondo   quanto   stabilito   dall'art.  5,  comma  4,  del  decreto
legislativo  n.  165/1999,  dei  dati  e  dei  servizi dell'AGEA, del
sistema   informativo   agricolo   nazionale   (SIAN),   del  sistema
informativo  agricolo  regionale  (SIAR) e di ogni altro servizio che
possa essere di ausilio o di supporto.
6.  L'agenzia  puo'  stipulare  apposite  convenzioni  con  i  centri
autorizzati di assistenza agricola per l'espletamento delle attivita'
di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo n. 165/1999.