Art. 2. F u n z i o n i 1. L'agenzia svolge le funzioni di organismo pagatore per la Regione, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, della commissione, del 21 giugno 2006, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005, del consiglio, del 21 giugno 2005, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR. 2. L'agenzia, in relazione alle misure finanziate o cofinanziate dal FEAGA e dal FEASR, svolge le funzioni di seguito elencate: a) autorizzazione e controllo dei pagamenti per fissare l'importo da erogare ai beneficiari conformemente alla normativa comunitaria, compresi i controlli amministrativi e in loco, recupero delle somme irregolarmente percepite ed irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente; b) esecuzione dei pagamenti; c) contabilizzazione dei pagamenti. 3. L'agenzia fornisce all'AGEA, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 165/1999, tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla commissione europea e trasmette le prescritte rendicontazioni periodiche, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 165/1999. L'agenzia trasmette inoltre, con cadenza annuale, alla presidenza della regione e alla competente commissione consiliare, per il tramite dell'assessorato competente in materia di agricoltura, una relazione sull'attivita' svolta. 4. All'agenzia possono essere inoltre affidate le funzioni di esecuzione dei pagamenti, di contabilizzazione e controllo per ogni altro aiuto regionale destinato all'agricoltura e allo sviluppo rurale e, piu' in generale, al sostegno delle attivita' economiche, secondo la normativa vigente. I rapporti reciproci derivanti dall'attribuzione delle predette funzioni, ivi compresi i compensi dovuti per la gestione, sono disciplinati da apposita convenzione. 5. Per l'esercizio delle funzioni attribuitele, l'agenzia si avvale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 165/1999, dei dati e dei servizi dell'AGEA, del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), del sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e di ogni altro servizio che possa essere di ausilio o di supporto. 6. L'agenzia puo' stipulare apposite convenzioni con i centri autorizzati di assistenza agricola per l'espletamento delle attivita' di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo n. 165/1999.