Art. 3.
                          Organi. Direttore

1.  Sono organi dell'agenzia il direttore e il collegio dei revisori.
2.  Il direttore e' nominato con deliberazione della giunta regionale
tra  soggetti dotati di comprovata esperienza e competenza in materia
di  organizzazione  ed  amministrazione  appartenenti  alla qualifica
unica dirigenziale dell'amministrazione regionale o di altri enti del
comparto  unico regionale o, se esterni, in possesso dei requisiti di
cui all'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 45/1995.
3. Il rapporto di lavoro e' a tempo pieno ed esclusivo ed e' regolato
da  un  contratto  di diritto privato, nel quale sono disciplinati la
durata, non superiore a cinque anni, i casi di risoluzione anticipata
e  il  trattamento  economico,  definito dalla giunta regionale nella
deliberazione di nomina. L'incarico di direttore e' incompatibile con
la titolarita' di cariche pubbliche elettive.
4.   Il   conferimento   dell'incarico   di  direttore  a  dipendenti
dell'Amministrazione  regionale  o  di  altri enti del comparto unico
regionale determina il collocamento in aspettativa non retribuita per
l'intera durata dell'incarico.
5.  Il  direttore  e'  il  legale  rappresentante  dell'agenzia  e ne
assicura il funzionamento, adottando ogni atto inerente alla gestione
tecnica,  amministrativa  e contabile della quale e' responsabile. In
particolare, il direttore:
a)  adotta i regolamenti interni di organizzazione e di contabilita',
nel  rispetto  della  normativa  vigente  ed  in conformita' a quanto
stabilito dalla presente legge;
b)  propone la dotazione organica dell'agenzia all'approvazione della
giunta  regionale  per  il  tramite  dell'assessorato  competente  in
materia di agricoltura;
c)  adotta  il  bilancio  preventivo  annuale  e il conto consuntivo,
trasmettendoli  per  l'approvazione  alla  giunta  regionale,  per il
tramite dell'assessorato competente in materia di agricoltura;
d)  adotta  i  provvedimenti  di  spesa afferenti alla gestione delle
risorse destinate all'agenzia.