Art. 3. Organi. Direttore 1. Sono organi dell'agenzia il direttore e il collegio dei revisori. 2. Il direttore e' nominato con deliberazione della giunta regionale tra soggetti dotati di comprovata esperienza e competenza in materia di organizzazione ed amministrazione appartenenti alla qualifica unica dirigenziale dell'amministrazione regionale o di altri enti del comparto unico regionale o, se esterni, in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 45/1995. 3. Il rapporto di lavoro e' a tempo pieno ed esclusivo ed e' regolato da un contratto di diritto privato, nel quale sono disciplinati la durata, non superiore a cinque anni, i casi di risoluzione anticipata e il trattamento economico, definito dalla giunta regionale nella deliberazione di nomina. L'incarico di direttore e' incompatibile con la titolarita' di cariche pubbliche elettive. 4. Il conferimento dell'incarico di direttore a dipendenti dell'Amministrazione regionale o di altri enti del comparto unico regionale determina il collocamento in aspettativa non retribuita per l'intera durata dell'incarico. 5. Il direttore e' il legale rappresentante dell'agenzia e ne assicura il funzionamento, adottando ogni atto inerente alla gestione tecnica, amministrativa e contabile della quale e' responsabile. In particolare, il direttore: a) adotta i regolamenti interni di organizzazione e di contabilita', nel rispetto della normativa vigente ed in conformita' a quanto stabilito dalla presente legge; b) propone la dotazione organica dell'agenzia all'approvazione della giunta regionale per il tramite dell'assessorato competente in materia di agricoltura; c) adotta il bilancio preventivo annuale e il conto consuntivo, trasmettendoli per l'approvazione alla giunta regionale, per il tramite dell'assessorato competente in materia di agricoltura; d) adotta i provvedimenti di spesa afferenti alla gestione delle risorse destinate all'agenzia.