Art. 4. Collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori e' composto da tre membri, nominati tra gli iscritti al registro dei revisori contabili con deliberazione della giunta regionale. 2. Il collegio dei revisori dura in carica quattro anni. I compensi spettanti ai revisori sono stabiliti nella deliberazione di nomina. 3. Al collegio dei revisori spetta il controllo sulla regolarita' della gestione amministrativa e contabile dell'agenzia.