Art. 4.
                        Collegio dei revisori

1.  Il  collegio dei revisori e' composto da tre membri, nominati tra
gli  iscritti  al  registro  dei revisori contabili con deliberazione
della  giunta  regionale.  2. Il collegio dei revisori dura in carica
quattro  anni.  I compensi spettanti ai revisori sono stabiliti nella
deliberazione di nomina.
3.  Al  collegio  dei  revisori spetta il controllo sulla regolarita'
della gestione amministrativa e contabile dell'agenzia.