Art. 5. Bilancio e contabilita' 1. Il bilancio di funzionamento dell'agenzia ha durata annuale; esso inizia il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 2. L'esercizio finanziario, riferito alla gestione delle risorse di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), inizia il 16 ottobre di ogni anno e termina il 15 ottobre dell'anno successivo. 3. I conti annuali riferiti all'attivita' dell'agenzia in qualita' di organismo pagatore sono certificati con le modalita' di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 165/1999.