Art. 5.
                       Bilancio e contabilita'

1.  Il bilancio di funzionamento dell'agenzia ha durata annuale; esso
inizia  il  10  gennaio  e  termina  il  31 dicembre di ogni anno. 2.
L'esercizio  finanziario, riferito alla gestione delle risorse di cui
all'art.  6, comma 2, lettera a), inizia il 16 ottobre di ogni anno e
termina il 15 ottobre dell'anno successivo.
3. I conti annuali riferiti all'attivita' dell'agenzia in qualita' di
organismo  pagatore sono certificati con le modalita' di cui all'art.
13 del decreto legislativo n. 165/1999.