Art. 6.
                         Risorse finanziarie

1.  Costituiscono entrate proprie dell'agenzia: a) le somme destinate
all'agenzia  dall'Unione europea e dallo Stato per il finanziamento o
il cofinanziamento della struttura dell'organismo pagatore, nonche' i
rimborsi  forfetari  da  parte  del  FEAGA destinati al funzionamento
della struttura dell'organismo pagatore;
b)   il   contributo   ordinario   regionale   per  il  funzionamento
dell'agenzia;
c) le somme assegnate dalla Regione a titolo di compenso in relazione
alle  ulteriori  funzioni eventualmente affidate all'agenzia ai sensi
dell'art. 2, comma 4.
2.  Non  costituiscono  entrate  proprie  dell'agenzia e sono gestite
separatamente  e  nel  rispetto dei vincoli di destinazione derivanti
dalla legislazione comunitaria, statale e regionale:
a)  le somme assegnate all'agenzia dall'Unione europea, dallo Stato e
dalla  Regione  da  erogare  a  terzi  a  titolo  di  aiuto  premio o
contributo, anche cofinanziati, ai sensi della normativa comunitari a
vigente;
b)  le  somme assegnate all'agenzia dalla Regione per le finalita' di
cui all'art. 2, comma 4;
c)  gli  importi derivanti dai recuperi e dalle sanzioni direttamente
applicati ai sensi della normativa vigente.
3.  Le  somme  di  cui  al  comma  2  sono  gestite su distinti conti
infruttiferi  intestati  all'agenzia  rispettivamente con la dicitura
aiuti comunitari e aiuti di Stato da tenersi in contabilita' speciali
presso  l'istituto  di  credito,  individuato  mediante  procedura ad
evidenza pubblica, al quale sono assegnate le funzioni di tesoreria.