Art. 6. Risorse finanziarie 1. Costituiscono entrate proprie dell'agenzia: a) le somme destinate all'agenzia dall'Unione europea e dallo Stato per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell'organismo pagatore, nonche' i rimborsi forfetari da parte del FEAGA destinati al funzionamento della struttura dell'organismo pagatore; b) il contributo ordinario regionale per il funzionamento dell'agenzia; c) le somme assegnate dalla Regione a titolo di compenso in relazione alle ulteriori funzioni eventualmente affidate all'agenzia ai sensi dell'art. 2, comma 4. 2. Non costituiscono entrate proprie dell'agenzia e sono gestite separatamente e nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla legislazione comunitaria, statale e regionale: a) le somme assegnate all'agenzia dall'Unione europea, dallo Stato e dalla Regione da erogare a terzi a titolo di aiuto premio o contributo, anche cofinanziati, ai sensi della normativa comunitari a vigente; b) le somme assegnate all'agenzia dalla Regione per le finalita' di cui all'art. 2, comma 4; c) gli importi derivanti dai recuperi e dalle sanzioni direttamente applicati ai sensi della normativa vigente. 3. Le somme di cui al comma 2 sono gestite su distinti conti infruttiferi intestati all'agenzia rispettivamente con la dicitura aiuti comunitari e aiuti di Stato da tenersi in contabilita' speciali presso l'istituto di credito, individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, al quale sono assegnate le funzioni di tesoreria.