Art. 7.
                  Dotazione organica e strumentale

1.   In  sede  di  prima  applicazione  e  per  non  oltre  due  anni
dall'istituzione   dell'agenzia,  la  giunta  regionale  assicura  la
dotazione  di  beni  necessari all'avvio dell'attivita' dell'agenzia;
provvede, inoltre, con le modalita' da essa stabilite, alla copertura
della  dotazione organica, anche mediante inquadramento del personale
impiegato  presso  l'assessorato competente in materia di agricoltura
per lo svolgimento di compiti inerenti al funzionamento dell'agenzia,
il  cui  rapporto  di  lavoro resta regolato dai contratti collettivi
nazionali di categoria.