Art. 7. Dotazione organica e strumentale 1. In sede di prima applicazione e per non oltre due anni dall'istituzione dell'agenzia, la giunta regionale assicura la dotazione di beni necessari all'avvio dell'attivita' dell'agenzia; provvede, inoltre, con le modalita' da essa stabilite, alla copertura della dotazione organica, anche mediante inquadramento del personale impiegato presso l'assessorato competente in materia di agricoltura per lo svolgimento di compiti inerenti al funzionamento dell'agenzia, il cui rapporto di lavoro resta regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria.