Art. 8.
                      Disposizioni transitorie

1.  Nelle  more  del  riconoscimento  di  cui all'art. 1, comma 2, la
Regione  individua  l'agenzia  quale  organismo  di  cui  l'AGEA puo'
avvalersi  per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 5, comma
3, del decreto legislativo n. 165/1999.