Art. 2. Riconoscimento delle tartufale 1. Sono delegate alle comunita' montane ed ai comuni riuniti in consorzio, di cui alla legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6, (delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana), di seguito denominati enti delegati, le funzioni amministrative di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate di cui all'Art. 3 della legge n. 752/1985. 2. Per ottenere il riconoscimento di cui al comma 1 gli interessati devono presentare istanza indirizzata agli enti delegati competenti per territorio, allegando la planimetria catastale che individui l'area interessata e un parere tecnico di un laboratorio autorizzato che evidenzi le caratteristiche intrinseche dei terreni proposti e che comprovi le ragioni e la fondatezza della richiesta. 3. Gli enti delegati provvedono all'istruttoria della domanda e decidono in merito alla concessione dei riconoscimenti, tenuto conto dello specifico quadro di riferimento delle condizioni necessarie alle singole specie di tartufi approvato dalla giunta regionale e delle condizioni necessarie alle singole specie di tartufi. 4. Il riconoscimento ha validita' quinquennale per le tartufaie controllate e decennale per quelle coltivate e puo' essere ulteriormente confermato su richiesta e specifica istruttoria. 5. Le tartufaie sono delimitate da apposite tabelle conformi a quanto disposto dall'Art. 3 della legge n. 752/1985.