Art. 2.
                   Riconoscimento delle tartufale

    1.  Sono  delegate alle comunita' montane ed ai comuni riuniti in
consorzio, di cui alla legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6, (delega
delle  funzioni  amministrative  in  materia di agricoltura, foreste,
economia  montana),  di seguito denominati enti delegati, le funzioni
amministrative   di  riconoscimento  delle  tartufaie  controllate  o
coltivate di cui all'Art. 3 della legge n. 752/1985.
    2.   Per  ottenere  il  riconoscimento  di  cui  al  comma 1  gli
interessati  devono presentare istanza indirizzata agli enti delegati
competenti  per  territorio,  allegando  la planimetria catastale che
individui  l'area  interessata  e un parere tecnico di un laboratorio
autorizzato  che  evidenzi le caratteristiche intrinseche dei terreni
proposti e che comprovi le ragioni e la fondatezza della richiesta.
    3.  Gli  enti delegati provvedono all'istruttoria della domanda e
decidono  in merito alla concessione dei riconoscimenti, tenuto conto
dello  specifico  quadro  di  riferimento delle condizioni necessarie
alle  singole  specie  di  tartufi approvato dalla giunta regionale e
delle condizioni necessarie alle singole specie di tartufi.
    4.  Il  riconoscimento ha validita' quinquennale per le tartufaie
controllate   e   decennale   per  quelle  coltivate  e  puo'  essere
ulteriormente confermato su richiesta e specifica istruttoria.
    5.  Le  tartufaie  sono delimitate da apposite tabelle conformi a
quanto disposto dall'Art. 3 della legge n. 752/1985.