Art. 3. Tesserino d'idoneita' 1. Per praticare la raccolta dei tartufi i raccoglitori devono essere in possesso del tesserino di idoneita' rilasciato dalla Regione. 2. Al tesserino di idoneita' deve essere allegata la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di cui al numero d'ordine 27 della vigente tariffa prevista dalla legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66, (tasse sulle concessioni regionali). 3. La giunta regionale con apposito provvedimento disciplina le procedure per il rilascio del tesserino di idoneita'.