Art. 3.
                        Tesserino d'idoneita'

    1.  Per  praticare  la raccolta dei tartufi i raccoglitori devono
essere  in  possesso  del  tesserino  di  idoneita'  rilasciato dalla
Regione.
    2. Al tesserino di idoneita' deve essere allegata la ricevuta del
versamento  della  tassa  di  concessione  regionale di cui al numero
d'ordine  27  della  vigente  tariffa  prevista dalla legge regionale
27 dicembre 1994, n. 66, (tasse sulle concessioni regionali).
    3.  La  giunta regionale con apposito provvedimento disciplina le
procedure per il rilascio del tesserino di idoneita'.