Art. 2. Convenzioni per la custodia dei cani catturati e per la gestione delle colonie feline 1. I comuni singoli o associati, qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la capacita' recettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, possono incaricare della custodia dei cani catturati le associazioni iscritte all'albo regionale sulla base di una convenzione adottata secondo lo schema di convenzione di cui all'allegato III. 2. Alle associazioni iscritte all'albo regionale puo' essere affidata la gestione dei rifugi sanitari pubblici sulla base di una convenzione adottata secondo lo schema di cui all'allegato IV. 3. I comuni possono inoltre stipulare apposite convenzioni con le associazioni iscritte all'albo regionale, per il censimento e la gestione delle colonie feline in stato di liberta', sulla base dello schema di cui all'allegato V.