Art. 2.
Convenzioni  per  la  custodia  dei  cani catturati e per la gestione
                        delle colonie feline

    1.  I  comuni  singoli o associati, qualora non siano disponibili
idonei  rifugi  sanitari  pubblici o quando la capacita' recettiva di
quelli  esistenti  non  sia  sufficiente,  possono  incaricare  della
custodia   dei  cani  catturati  le  associazioni  iscritte  all'albo
regionale sulla base di una convenzione adottata secondo lo schema di
convenzione di cui all'allegato III.
    2.  Alle  associazioni  iscritte  all'albo  regionale puo' essere
affidata  la  gestione dei rifugi sanitari pubblici sulla base di una
convenzione adottata secondo lo schema di cui all'allegato IV.
    3. I comuni possono inoltre stipulare apposite convenzioni con le
associazioni  iscritte  all'albo  regionale,  per  il censimento e la
gestione  delle colonie feline in stato di liberta', sulla base dello
schema di cui all'allegato V.