Art. 3.
Spese  per  la custodia degli animali randagi e per le colonie feline
                             in liberta'

    1.  Ai  sensi  dell'Art.  20,  comma 7,  dell'Art.  11, comma 6 e
dell'Art.  18, comma 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, la
misura   massima   delle   spese   rimborsabili   alle   associazioni
protezionistiche  o  animaliste per la custodia e il mantenimento dei
cani ricoverati nei rifugi convenzionati e per la gestione dei rifugi
sanitari  pubblici,  nonche'  per  il  censimento e la gestione delle
colonie feline, e' indicata nella sottostante tabella:

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a) custodia e mantenimento giornaliero per cane di piccola |
         taglia, fino a 10 kg di peso, e per gatto         |Euro 3,50
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b) custodia e mantenimento giornaliero per ogni cane di    |
media e grossa taglia                                      |Euro 4,50
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c) custodia e mantenimento giornaliero per cane di piccola |
taglia, tino a 10 kg. di peso, e per gatto nei rifugi      |
sanitari pubblici                                          |Euro 3,50
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d) custodia e mantenimento giornaliero per ogni cane di    |
media e grossa taglia nei rifugi sanitari pubblici         |Euro 3,50
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e) censimento e gestione giornaliera colonie feline in     |
liberta' a capo                                            |Euro 2,00