Art. 6. Controllo della popolazione canina e felina 1. Al fine di contenere il randagismo ed evitare il sovraffollamento dei rifugi sanitari e di quelli per il ricovero, i comuni, d'intesa con i servizi veterinari delle Aziende unita' sanitarie locali e le associazioni protezionistiche e animaliste iscritte all'albo regionale, stipulano protocolli d'intesa che prevedono la sterilizzazione dei cani vaganti e delle colonie feline secondo il protocollo operativo di cui all'allegato VI. 2. Gli interventi di sterilizzazione sui cani adottati sono effettuati gratuitamente dai servizi veterinari delle Aziende unita' sanitarie locali presso gli ambulatori veterinari di cui all'Art. 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 o presso i rifugi sanitari pubblici, se richiesti entro trenta giorni dall'affido. 3. Gli interventi di sterilizzazione sui cani di proprieta' iscritti all'anagrafe e sui gatti di proprieta', sono effettuati da medici veterinari liberi professionisti con spese a carico del proprietario o detentore in base alle tariffe minime individuate dal tariffario dell'Ordine provinciale dei medici veterinari. 4. Sono esenti dal pagamento delle spese per gli interventi di sterilizzazione i proprietari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che sono titolari di pensione sociale. 5. Gli interventi di sterilizzazione sui gatti, i cui proprietari non sono piu' in condizione di provvedere al loro mantenimento, affidati dal sindaco alle associazioni protezionistiche o animaliste, sono effettuati gratuitamente a cura dei servizi veterinari delle Aziende unita' sanitarie locali presso gli ambulatori veterinari di cui all'Art. 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 e presso i rifugi sanitari pubblici.