Art. 6.
             Controllo della popolazione canina e felina

    1.   Al   fine   di   contenere   il  randagismo  ed  evitare  il
sovraffollamento  dei  rifugi sanitari e di quelli per il ricovero, i
comuni,  d'intesa  con  i  servizi  veterinari  delle  Aziende unita'
sanitarie  locali  e  le  associazioni  protezionistiche e animaliste
iscritte   all'albo  regionale,  stipulano  protocolli  d'intesa  che
prevedono  la sterilizzazione dei cani vaganti e delle colonie feline
secondo il protocollo operativo di cui all'allegato VI.
    2.  Gli  interventi  di  sterilizzazione  sui  cani adottati sono
effettuati  gratuitamente dai servizi veterinari delle Aziende unita'
sanitarie  locali presso gli ambulatori veterinari di cui all'Art. 2,
comma 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 o presso i rifugi
sanitari pubblici, se richiesti entro trenta giorni dall'affido.
    3.  Gli  interventi  di  sterilizzazione  sui  cani di proprieta'
iscritti  all'anagrafe  e sui gatti di proprieta', sono effettuati da
medici  veterinari  liberi  professionisti  con  spese  a  carico del
proprietario  o detentore in base alle tariffe minime individuate dal
tariffario dell'Ordine provinciale dei medici veterinari.
    4.  Sono  esenti  dal pagamento delle spese per gli interventi di
sterilizzazione    i    proprietari    che    hanno    compiuto    il
sessantacinquesimo  anno  di  eta'  e  che  sono titolari di pensione
sociale.
    5. Gli interventi di sterilizzazione sui gatti, i cui proprietari
non  sono  piu'  in  condizione  di  provvedere al loro mantenimento,
affidati dal sindaco alle associazioni protezionistiche o animaliste,
sono  effettuati  gratuitamente  a  cura dei servizi veterinari delle
Aziende  unita'  sanitarie locali presso gli ambulatori veterinari di
cui all'Art. 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 e
presso i rifugi sanitari pubblici.