Art. 7.
     Autorizzazione dei medici veterinari liberi professionisti

    1.  Ai fini dell'autorizzazione, di cui all'Art. 5, comma 1 della
legge  regionale  3  luglio  2000,  n. 15, i medici veterinari liberi
professionisti presentano apposita richiesta di autorizzazione di cui
all'Allegato  VII al direttore generale dell'Azienda unita' sanitaria
locale    ove    prevalentemente   il   medico   veterinario   libero
professionista esplica la sua attivita'.
    2.   L'autorizzazione   di  cui  all'allegato  VIII  consente  di
effettuare le operazioni di anagrafe e di aggiornamento dell'Anagrafe
canina   informatizzata,   di  operare  su  tutto  il  territorio  di
competenza  dell'Azienda  unita'  sanitaria  locale ed e' subordinata
all'impegno  del libero professionista ad attenersi a quanto previsto
dalla   legge   regionale  3  luglio  2000,  n.  15  e  dal  presente
regolamento.
    3.  In  particolare  dovra' essere garantita la disponibilita' di
lettori  rispondenti  alle  normative  ISO  11784  e  ISO  11785 e la
possibilita' di collegarsi all'Anagrafe canina informatizzata.
    4.  In  caso  di  mancato  rispetto  delle  condizioni  previste,
l'Azienda   unita'   sanitaria   locale   provvede  alla  revoca  del
provvedimento di autorizzazione.
    5. I medici veterinari liberi professionisti autorizzati, ai fini
della  corretta  gestione dell'anagrafe a priori, dovranno utilizzare
esclusivamente  microchip  rispondenti alle normative ISO 11784 e 180
11785.