Art. 7. Autorizzazione dei medici veterinari liberi professionisti 1. Ai fini dell'autorizzazione, di cui all'Art. 5, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, i medici veterinari liberi professionisti presentano apposita richiesta di autorizzazione di cui all'Allegato VII al direttore generale dell'Azienda unita' sanitaria locale ove prevalentemente il medico veterinario libero professionista esplica la sua attivita'. 2. L'autorizzazione di cui all'allegato VIII consente di effettuare le operazioni di anagrafe e di aggiornamento dell'Anagrafe canina informatizzata, di operare su tutto il territorio di competenza dell'Azienda unita' sanitaria locale ed e' subordinata all'impegno del libero professionista ad attenersi a quanto previsto dalla legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 e dal presente regolamento. 3. In particolare dovra' essere garantita la disponibilita' di lettori rispondenti alle normative ISO 11784 e ISO 11785 e la possibilita' di collegarsi all'Anagrafe canina informatizzata. 4. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste, l'Azienda unita' sanitaria locale provvede alla revoca del provvedimento di autorizzazione. 5. I medici veterinari liberi professionisti autorizzati, ai fini della corretta gestione dell'anagrafe a priori, dovranno utilizzare esclusivamente microchip rispondenti alle normative ISO 11784 e 180 11785.