Art. 9. Limiti di applicazione e deroghe 1. I requisiti generali strutturali e gestionali di cui all'Allegato 1, si applicano quale disciplinare tecnico per l'autorizzazione delle strutture ex novo. 2. I rifugi sanitari pubblici e privati esistenti devono adeguarsi agli specifici requisiti previsti nell'allegato I entro un anno dalla data di pubblicazione del presente regolamento. 3. I rifugi esistenti per il ricovero di cani e gatti devono adeguarsi ai requisiti minimi di cui all'allegato II, entro 2 anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento. 4. Il mancato adeguamento nei termini previsti ai superiori punti 2 e 3 comporta la decadenza dell'autorizzazione previa diffida ad adempiere.