Art. 9.
                  Limiti di applicazione e deroghe

    1.   I   requisiti  generali  strutturali  e  gestionali  di  cui
all'Allegato   1,   si   applicano  quale  disciplinare  tecnico  per
l'autorizzazione delle strutture ex novo.
    2.   I  rifugi  sanitari  pubblici  e  privati  esistenti  devono
adeguarsi  agli specifici requisiti previsti nell'allegato I entro un
anno dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
    3.  I  rifugi  esistenti  per  il ricovero di cani e gatti devono
adeguarsi  ai  requisiti  minimi di cui all'allegato II, entro 2 anni
dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
    4. Il mancato adeguamento nei termini previsti ai superiori punti
2  e  3  comporta  la decadenza dell'autorizzazione previa diffida ad
adempiere.