Allegato II

             REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE ESISTENTI

 Requisiti minimi dei rifugi esistenti destinati al ricovero di cani

    1) Ubicazione salubre e protetta, agevolmente raggiungibile;
    2)  Box  costruiti  con  materiali  atti a soddisfare le esigenze
igieniche   ed   essere   facilmente  disinfettabili,  con  pavimento
cementato  almeno  nella  zona  coperta  e adeguata pendenza che deve
consentire  il  deflusso  dell'acqua  di lavaggio ed essere munito di
griglie di scarico e di convogliamento delle acque.
    3)  I  box devono avere una zona aperta e una zona coperta per il
riposo degli animali, pari ad almeno il 30 per cento della superficie
totale del box, dotata di pedana rialzata o di cuccia.
    4)  I  box devono essere recintati e costruiti in modo che i cani
non  si feriscano l'un con l'altro, le maglie della recinzione devono
avere luce non superiore a 2 cm.
    5)  Presenza  in  ogni box di contenitori per l'acqua potabile in
numero sufficiente per i cani presenti.
    6)  Il  cibo  deve  essere  distribuito in contenitori in acciaio
inossidabile, fissi o mobili, lavati quotidianamente;
    7)  La struttura deve avere uno o piu' recinti dove consentire ai
cani di fare quotidianamente del movimento.
    8)  La  struttura  deve  destinare  almeno  il  5 per cento della
capienza  a  box  di  isolamento  per gli animali affetti da malattie
trasmissibili o che necessitano comunque oli stare in isolamento.
    9) I box di isolamento non devono essere contigui con altri box.
    10)   Deve   essere  prevista  una  zona  destinata  ai  cuccioli
adeguatamente riparata e adeguata alle esigenze degli stessi.
    11) L'assistenza sanitaria deve essere assicurata con la presenza
in  loco  di  un  medico  veterinario  o  attraverso  un  ambulatorio
veterinario di riferimento.
    12)  Devono  essere  effettuate  periodiche disinfestazioni per i
parassiti  esterni  degli  animali  e  trattamenti antiparassitari su
indicazione del medico veterinario.
    13) Deve essere presente un armadietto farmaceutico per la tenuta
dei farmaci,
    14)  Deve  essere  garantita  giornalmente  la  pulizia dei box e
periodicamente devono essere effettuate le operazioni di disinfezione
e disinfestazione degli ambienti.
    Requisiti  minimi  dei  rifugi esistenti destinati al ricovero di
                                gatti

    1) Ubicazione salubre e protetta, agevolmente raggiungibile.
    2)  Le  gabbie  destinate  al  ricovero  dei  gatti devono essere
completamente  chiuse  da  una  rete  con  maglie  avente  luce  noti
superiore  a  I  cm.,  devono essere dotate di una zona coperta (zona
riposo) pari ad almeno il 10 per cento della zona scoperta.
    3)  Presenza  nelle  gabbie di contenitori di acciaio per l'acqua
potabile e per il cibo, lavati quotidianamente.
    4)  Devono  essere  presenti  alcune gabbie di isolamento per gli
animali  affetti da malattie trasmissibili o che necessitano comunque
di stare in isolamento.
    5)  L'assistenza sanitaria deve essere assicurata con la presenza
in  loco  di  un  medico  veterinario  o  indirettamente  attivato un
ambulatorio veterinario di riferimento.
    6)  Devono  essere  effettuate  periodiche  disinfestazioni per i
parassiti  esterni  degli  animali  e  trattamenti antiparassitari su
indicazione del medico veterinario.
      7)  Deve  essere  presente  un  armadietto  farmaceutico per la
tenuta dei farmaci.
      8) Deve essere garantita giornalmente la pulizia delle gabbie e
periodicamente devono essere effettuate le operazioni di disinfezione
e disinfestazioni degli ambienti.
                                                     Visto: Cuffaro