Allegato IV

SCHEMA  DI  CONVENZIONE, DI CUI ALL'ART. 11, PUNTO 7, PER LA GESTIONE
   DI  RIFUGI  SANITARI  PUBBLICI  TRA  IL  COMUNE  E LE ASSOCIAZIONI
   PROTEZIONISTE O ANIMALISTE ISCRITTE ALL'ALBO REGIONALE.

    L'anno   ............   il   giorno   ...........   del  mese  di
..............   nella  residenza  municipale  di  ..................
presso
                                Tra:

      ..............   in   atto   responsabile  del  ...............
domiciliato  per  la  carica  della - sede comunale esclusivamente in
nome   e   per   conto  dell'ente  che  rappresenta,  codice  fiscale
.................  l'associazione protezionista o animalista iscritta
all'albo   regionale  al  n........  sezione  di  seguito  denominata
Associazione,   nella   persona   del   legale   rappresentative  pro
tempore.....................   elettivamente  domiciliato  presso  la
propria sede in via ................. P.I. ........................
                            Premesso che:

      L'Art.  11, punto 7, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15
recita  che  alle  associazioni  protezionistiche o animaliste di cui
all'Art.  19  puo'  essere  affidata  la gestione dei rifugi sanitari
pubblici, sotto il controllo dell'area sanitaria pubblica veterinaria
delle   Aziende  sanitarie  locali  e  sulla  base  di  una  apposita
convenzione.
    Si conviene e si stipula quanto segue:
                               Art. 1.
                     Finalita' della convenzione

    La  presente  convenzione  ha per oggetto la gestione del rifugio
sanitario pubblico sito in ....................., il mantenimento e
    la   custodia  dei  cani  catturati  da  questa  amministrazione,
direttamente o in convenzione con la associazione/enti/privati.
    L'associazione  si  impegna ad espletare gli adempimenti previsti
dai  commi 3 e 4 dell'Art. 14 della legge regionale 3 luglio 2000, n.
15.
                               Art. 2.
                Ammontare e durata della convenzione

    L'importo  della  custodia e mantenimento giornaliero per cane e'
quello indicato all'Art. 3, lettere e) e d), oltre I.V.A.
    La  convenzione avra' la durata di anni con decorrenza dalla data
di sottoscrizione della presente convenzione.
                               Art. 3.
                        Assistenza sanitaria

    L'assistenza  sanitaria  presso la struttura e' garantita dal dr.
.....................   il   quale  utilizza  l'ambulatorio  sito  in
.......................
    In  caso  di  decesso  la carcassa sara' smaltita in accordo alle
modalita' di cui al regolamento CE n. 1774/2002.
                               Art. 4.
             Condizioni di svolgimento della convenzione

    L'associazione   protezionistica   gestore   svolge  le  seguenti
attivita' nei confronti della struttura oggetto della convenzione:
      1)  provvedere a quanto necessario per la cura della struttura,
degli  impianti  delle  attrezzature  e  dei mezzi che gli sono stati
affidati, garantendo il buon funzionamento informando tempestivamente
il  comune  degli  eventuali  problemi che possono verificarsi, delle
scadenze  relative  a  collaudi, revisioni, manutenzioni di impianti,
attrezzature  e  mezzi,  nonche'  di  qualsiasi  altra esigenza della
struttura;
      2)  assistere le ditte incaricate dal comune dell'esecuzione di
interventi    di    manutenzione   straordinaria   delle   strutture,
infrastrutture ed impianti presenti;
      3)  ottemperare  scrupolosamente  e  tempestivamente a tutte le
disposizioni  impartite  dai  responsabili  del comune e dal servizio
veterinario  della  azienda  unita'  sanitaria  locale operante nella
struttura, relativamente alle modalita' di svolgimento delle mansioni
inerenti la conduzione della struttura stessa.
    Inoltre  ha  i  seguenti  compiti  e  deve  svolgere  le seguenti
attivita' nei riguardi dei cani oggetto dell'affidamento:
      1) garantire il benessere dei cani ospitati;
      2)  provvedere, se possibile alla pronta ed efficace ricerca ed
individuazione  dei  proprietari  degli  animali,  avvertirli tramite
comunicazione  telefonica  o  telegrafica  del  ritrovamento dei loro
animali;
      3)  comunicare  anche  al  servizio  veterinario  della azienda
unita'  sanitaria  locale  che  gestisce  l'anagrafe  canina,  per  i
successivi  adempimenti, il ritrovamento o il mancato recupero, senza
valido motivo, del cane da parte di un proprietario;
      4)  fornire,  al  servizio  veterinario  della  azienda  unita'
sanitaria  locale  che  gestisce  l'anagrafe canina informatizzata, i
dati  inerenti la gestione anagrafica e collaborare con lo stesso per
i  procedimenti  di  identificazione,  le  rinunce,  le  catture,  le
ricerche   di   cani/proprietari,   la  raccolta  dei  dati  e  delle
informazioni utili per ogni aggiornamento;
      5)  garantire  la  corretta  gestione  della  struttura  ed  un
servizio di custodia diurna, notturna e festiva;
      6)   garantire   le   condizioni  di  igiene  della  struttura,
provvedendo  alla  pulizia giornaliera di tutti i box, le cucce e gli
spazi   esterni,   nonche'   alla   disinfestazione   e  disinfezione
prescritte;
      7)  preparare  e  distribuire  quotidianamente  i pasti per gli
animali  ricoverati,  consistenti  in una adeguata quantita' di cibo,
secondo  le  diverse esigenze fisiologiche, costituito da alimenti di
buona qualita', adeguatamente alternati secondo una dieta bilancianta
predisposta  dal  medico  veterinario  della  struttura,  si assicura
inoltre  che  gli  animali  dispongano costantemente di acqua da bere
potabile rinnovata quotidianamente;
      8)   garantire   la  somministrazione  di  farmaci  e  vaccini,
l'esecuzione  di  interventi  chirurgici,  nonche' lo svezzamento dei
cuccioli;
      9)  garantire le condizioni di confinamento dei cani aggressivi
nel rispetto delle condizioni di benessere;
      10) garantire l'isolamento qualora prescritto, quando l'animale
e'  posto  in osservazione sanitaria, in particolare in seguito ad un
episodio di aggressione verso altri animali o verso l'uomo;
      11)  comunicare  al  servizio  veterinario  dell'azienda unita'
sanitaria  locale  il sospetto di malattie trasmissibili dei cani e/o
dei   gatti   ospiti   e  ogni  altra  circostanza  che  ne  richieda
l'intervento;
      12)   garantire   l'espletamento   delle  operazioni  sanitarie
prescritte  dal  medico  veterinario,  ivi  compresi il trasferimento
dell'animale dai box e dall'ambulatorio e il relativo contenimento;
      13)  accudire  gli animali ospitati provvedendo a tutte le loro
necessita'   riferite   in   particolare,   all'alimentazione,   alla
disponibilita'  di  acqua  pulita,  alla  rimozione delle deiezioni e
della sporcizia dagli alloggi ed alla toilettatura;
      14)  assicurare  un  periodo adeguato di sgambamento di tutti i
cani,  da  effettuarsi con il criterio della turnazione per gruppi di
animali, prestando attenzione alla compatibilita' tra gli stessi e al
numero dei soggetti lasciati in liberta' con gli spazi disponibili;
      15)  tenere  e  aggiornare  gli  appositi  registri, cartacei o
informatizzati,  di  carico  e  scarico  degli animali da cui risulti
anche  il  sesso,  la  matrice  del  microchip,  la razza, la data di
entrata  e di uscita, la provenienza, la destinazione, gli interventi
sanitari e profilattici effettuati;
      16)  comunicare  mensilmente a questo comune il numero dei cani
in convenzione, il numero e la data di quelli eventualmente deceduti,
il  numero  e  la data dei nuovi cani introdotti nella struttura e di
quelli dati in adozione;
      17) aggiornare costantemente le schede, affisse sui box, con il
nome degli animali;
      18)   adottare   ogni  misura  utile  a  consentire,  in  orari
giornalieri   determinati  e  pubblicizzati,  concordati  con  questo
comune,  l'accesso  al  pubblico  e  alle  associazioni  animaliste e
protezionistiche  iscritte  all'albo  regionale per il riconoscimento
degli animali e per le proposte di adozione
      19)  offrire  adeguata  assistenza ai visitatori e fornire agli
aspiranti  affidatari  informazioni  sulle  caratteristiche  dei cani
presi in considerazione;
      20)   farsi  consegnare  dal  proprietario,  al  momento  della
riconsegna  degli animali, la copia della ricevuta di pagamento delle
tariffe di cui all'Art. 4.
        Data ...................................
        Firme .................................
                                                     Visto: Cuffaro