Allegato V

SCHEMA  DI  CONVENZIONE, DI CUI ALL'ART. 18, PUNTO 2, PER LE ATTIVITA
   CORRELATE  ALLA  GESTIONE  DELLE  COLONIE  FELINE  DA  PARTE DELLE
   ASSOCIAZIONI   PROTEZIONISTICHE  O  ANIMALISTE  ISCRITTE  ALL'ALBO
   REGIONALE.

    L'anno  ................  il  giorno ................ del mese di
................  nella  residenza  municipale di....................
presso .....................
                                 Tra

    ................. in atto responsabile del ......................
domiciliato  per la carica nella sede comunale esclusivamente in nome
e    per    conto   dell'ente   che   rappresenta,   codice   fiscale
....................   l'associazione   protezionista   o  animalista
iscritta      all'albo      regionale     al     n.......     sezione
......................  di  seguito  denominata  associazione,  nella
persona  del  legale rappresentante pro tempore .....................
elettivamente  domiciliato  presso la propria sede in ...............
via................. P.I. ............................
                            premesso che

    l'Art.  18,  punto  2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15
recita  che  i  comuni,  sentite  le aziende unita' sanitarie locali,
possono  stipulare  con le associazioni protezionistiche o animaliste
apposite  convenzioni per il censimento delle colonie feline in stato
di  liberta', per la loro gestione e per assicurarne le condizioni di
sopravvivenza.
    Sentito  in data .................. il servizio veterinario della
Azienda unita' sanitaria locale......................
               Si conviene e si stipula quanto segue:

                               Art. 1.
                     Finalita' della convenzione

    La  presente  convenzione  ha  per  oggetto  il  censimento delle
colonie  feline  in  stato  di liberta' site nel territorio di questo
comune  presso  e  la  loro gestione per assicurarne le condizioni di
sopravvivenza e di salute.
                               Art. 2.
                Ammontare e durata della convenzione

    Alle associazioni protezionistiche o animaliste che gestiscono le
colonie  feline  in  stato  di  liberta' i comuni rimborsano le spese
nella   misura  massima  individuata  nell'Art.  3,  lettera e),  del
presente regolamento.
    La  convenzione avra' la durata di anni con decorrenza dalla data
di sottoscrizione della presente convenzione.
                               Art. 3.
                        Assistenza sanitaria

    L'assistenza   sanitaria  della  colonia  e'  garantita  dal  dr.
...............     il     quale    utilizza    l'ambulatorio    sito
in...................
    In  caso  di  decesso  la carcassa sara' smaltita in accordo alle
modalita' di cui al regolamento CE n. 1774/2002.
                               Art. 4.
             Condizioni di svolgimento della convenzione

    Le attivita' e i compiti a cura della associazione sono:
      1)  censire le colonie feline in liberta' attraverso l'utilizzo
di schede anagrafiche della colonia e dei singoli soggetti dopo avere
effettuato la cattura e la sterilizzazione dei singoli soggetti.
      2)  gestire  le  colonie provvedendo a tutte le loro necessita'
riferite,  in  particolare, all'alimentazione, alla disponibilita' di
acqua  pulita,  all'eventuale  impianto di appropriati ricoveri nelle
zone  popolate  dalle  stesse, alla somministiazione di farmaci, alla
sterilizzazione,  alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia al
fine di assicurarne condizioni di sopravvivenza e di salute;
      3)   fornire  al  servizio  veterinario  della  azienda  unita'
sanitaria locale i dati inerenti la gestione anagrafica delle colonie
e collaborare con lo stesso per eventuali catture;
      4)  mantenere  i  luoghi  ospitanti  la  colonia  in condizioni
igieniche,  provvedendo alla pulizia giornaliera dei ricoveri e degli
spazi   esterni,   nonche'   alla   disinfestazione   e  disinfezione
eventualmente prescritte;
      5)  la  cura o la eventuale soppressione di gatti che vivono in
liberta',  nei  casi  in  cui  risultino affetti da forme patologiche
gravi e non curabili, dovra' essere effettuata esclusivamente secondo
quanto  previsto  dall'Art.  18,  comma 10,  della legge regionale n.
15/2000.
        Data ...................................
        Firme .................................
                                                     Visto: Cuffaro