Allegato VI PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER LA STERILIZZAZIONE DEI CANI RANDAGI E DELLE COLONIE FELINE A. Interventi di sterilizzazione. 1) La Regione siciliana, al fine di contenere il numero dei cani e dei gatti randagi vaganti e di limitare il numero delle cucciolate indesiderate, promuove gli interventi di sterilizzazione degli animali randagi. 2) Gli interventi di sterilizzazione effettuati sui cani non reclamati e non affidati per i quali e' stata disposta la reimmissione in liberta', sono effettuati a cura dei servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali presso gli ambulatori veterinari di cui all'Art. 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, presso i rifugi sanitari pubblici o dai medici veterinari liberi professionisti in convenzione con il comune. 3) Gli interventi di sterilizzazione sui gatti che vivono in liberta', se condizioni di salute lo consentono, sono effettuati a cura dei servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali presso gli ambulatori veterinari di cui all'Art. 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, presso i rifugi sanitari pubblici o dai medici veterinari liberi professionisti in convenzione con il comune. 4) Gli interventi di sterilizzazione sui gatti che vivono in colonie gestite dalle associazioni protezionistiche o animaliste possono essere effettuate, se le condizioni di salute lo consentono, dai medici veterinari liberi professionisti in convenzione con il comune. B. Attivita' successive alla cattura. 1) Gli animali sono trasportati presso i rifugi sanitari, in possesso di autorizzazione sanitaria, per sottostare al periodo di osservazione di dieci giorni prescritto dal regolamento di polizia veterinaria, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, procedendo, nel contempo, alla identificazione, ove possibile, del proprietario per i conseguenti provvedimenti e con le modalita' di seguito indicate: a) avviso, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, del proprietario che dovra' ritirare il cane entro quindici giorni dalla ricezione della notifica previo pagamento delle spese di accalappiamento, custodia e mantenimento secondo le tariffe di cui all'Art. 3 nonche' delle sanzioni previste dall'Art. 8; b) i cani provvisti di proprietario ma non reclamati dopo quindici giorni sono trasferiti presso il rifugio per il ricovero dove verranno rieducati, se necessario, alla relazione con l'uomo, possono anche essere affidati alle associazioni protezionistiche o animaliste o, in adozione, a privati cittadini, che si impegnino ad accudirli e custodirli. 2) I cani sprovvisti di proprietario, non iscritti all'anagrafe e non reclamati saranno successivamente iscritti all'anagrafe secondo le modalita' di seguito indicate: a) sottoposti al periodo di osservazione di dieci giorni e sterilizzati, trascorsi, di norma, sette giorni dalla stenilizzazione i cani, iscritti all'anagrafe sono trasferiti presso il rifugio per il ricovero dove verranno rieducati, se necessario, alla relazione con l'uomo, possono anche essere affidati alle associazioni protezionistiche o animaliste o, in adozione a privati cittadini, che si impegnino ad accudirli e custodirli. L'iscrizione all'anagrafe e la sterilizzazione possono essere eseguite anche presso gli ambulatori veterinari messi a disposizione dai comuni; b) nei casi previsti dall'Art. 15, commi 6 e 7, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 o in presenza di specifici protocolli d'intesa, concordati tra il comune e il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale, che prevedano la cattura dei cani randagi e la successiva reimmissione in liberta' sul territorio di prelevamento e cio' per evitare che il cane in questione si abitui alla cattivita' e perda il possesso del territorio di origine, trattandosi di animali non reclamati e per i quali non e' stato possibile individuare il proprietario, se docili e non appartenenti alle razze elencate all'Art. 1 del presente regolamento, sono sottoposti al periodo di osservazione e sterilizzati, trascorsi, di norma sette giorni dall'intervento di sterilizzazione, e' possibile procedere alla iscrizione all'anagrafe come cani sprovvisti di proprietari e alla successiva riemmissione sul territorio di provenienza. La iscrizione all'anagrafe e la sterilizzazione possono essere eseguite anche presso gli ambulatori veterinari messi a disposizione dai comuni. C. Protocollo sanitario. 1) Piano di cattura: prevede l'identificazione e la cattura dell'intero branco di cani o delle colonie feline. 2) Identificazione dei cani e dei gatti catturati: verifica di ogni possibile segno identificativo che possa permettere di individuare un eventuale proprietario. In caso di cani sprovvisti di codice di identificazione e ove non sia possibile identificare e avvertire il proprietario, gli stessi sono sottoposti ai controlli sanitari per valutarne lo stato di salute e sottoposti al periodo di osservazione di dieci giorni. 3) Gli animali saranno sottoposti all'intervento di sterilizzazione: ovaroistercetomia e orchiectomia o vasectomia se del caso. 4) Degenza post-operatoria: di norma sette giorni al fine di evitare rischi post-operatori. Durante la permanenza degli animali nella struttura, o presso privati cittadini temporaneamente affidatari, si procedera' anche alla valutazione delle caratteristiche comportamentali, con particolare riferimento alla aggressivita' dei cani, al fine della successiva reimmissione sul territorio. 5) I cani di indole docile, non facenti parte dell'elenco delle razze pericolose di cui all'Art. 1 del presente regolamento, con le modalita' previste dall'Art. 15 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, microchippati e iscritti all'anagrafe come cani sprovvisti di proprietario, con ordinanza sindacale, sono reimmessi in liberta'. Visto: Cuffaro