Allegato VI

PROTOCOLLO  DI  INTERVENTO  PER LA STERILIZZAZIONE DEI CANI RANDAGI E
                        DELLE COLONIE FELINE

A. Interventi di sterilizzazione.
    1)  La Regione siciliana, al fine di contenere il numero dei cani
e  dei gatti randagi vaganti e di limitare il numero delle cucciolate
indesiderate,   promuove  gli  interventi  di  sterilizzazione  degli
animali randagi.
    2)  Gli  interventi  di  sterilizzazione  effettuati sui cani non
reclamati   e   non  affidati  per  i  quali  e'  stata  disposta  la
reimmissione   in  liberta',  sono  effettuati  a  cura  dei  servizi
veterinari   delle   aziende   unita'  sanitarie  locali  presso  gli
ambulatori  veterinari  di  cui  all'Art.  2,  comma 2,  della  legge
regionale  3 luglio  2000, n. 15, presso i rifugi sanitari pubblici o
dai  medici  veterinari  liberi  professionisti in convenzione con il
comune.
    3)  Gli  interventi  di  sterilizzazione  sui gatti che vivono in
liberta',  se  condizioni  di salute lo consentono, sono effettuati a
cura  dei  servizi  veterinari  delle aziende unita' sanitarie locali
presso  gli  ambulatori  veterinari di cui all'Art. 2, comma 2, della
legge  regionale  3 luglio  2000,  n.  15,  presso  i rifugi sanitari
pubblici o dai medici veterinari liberi professionisti in convenzione
con il comune.
    4)  Gli  interventi  di  sterilizzazione  sui gatti che vivono in
colonie  gestite  dalle  associazioni  protezionistiche  o animaliste
possono  essere effettuate, se le condizioni di salute lo consentono,
dai  medici  veterinari  liberi  professionisti in convenzione con il
comune.
B. Attivita' successive alla cattura.
    1)  Gli  animali  sono  trasportati  presso i rifugi sanitari, in
possesso  di  autorizzazione  sanitaria, per sottostare al periodo di
osservazione  di  dieci  giorni prescritto dal regolamento di polizia
veterinaria,  approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio    1954,    n.   320,   procedendo,   nel   contempo,   alla
identificazione,  ove  possibile,  del proprietario per i conseguenti
provvedimenti e con le modalita' di seguito indicate:
      a) avviso,   a   mezzo  lettera raccomandata  con  ricevuta  di
ritorno,  del proprietario che dovra' ritirare il cane entro quindici
giorni dalla ricezione della notifica previo pagamento delle spese di
accalappiamento,  custodia  e  mantenimento secondo le tariffe di cui
all'Art. 3 nonche' delle sanzioni previste dall'Art. 8;
      b) i  cani  provvisti  di  proprietario  ma  non reclamati dopo
quindici  giorni  sono  trasferiti  presso il rifugio per il ricovero
dove  verranno  rieducati,  se necessario, alla relazione con l'uomo,
possono  anche  essere  affidati alle associazioni protezionistiche o
animaliste  o,  in adozione, a privati cittadini, che si impegnino ad
accudirli e custodirli.
      2) I cani sprovvisti di proprietario, non iscritti all'anagrafe
e non reclamati saranno successivamente iscritti all'anagrafe secondo
le modalita' di seguito indicate:
      a)  sottoposti  al  periodo  di  osservazione di dieci giorni e
sterilizzati, trascorsi, di norma, sette giorni dalla stenilizzazione
i  cani,  iscritti all'anagrafe sono trasferiti presso il rifugio per
il  ricovero  dove  verranno rieducati, se necessario, alla relazione
con   l'uomo,   possono   anche  essere  affidati  alle  associazioni
protezionistiche o animaliste o, in adozione a privati cittadini, che
si impegnino ad accudirli e custodirli.
      L'iscrizione  all'anagrafe  e la sterilizzazione possono essere
eseguite  anche presso gli ambulatori veterinari messi a disposizione
dai comuni;
    b)  nei  casi  previsti  dall'Art.  15,  commi 6 e 7, della legge
regionale  3 luglio 2000, n. 15 o in presenza di specifici protocolli
d'intesa,   concordati  tra  il  comune  e  il  servizio  veterinario
dell'azienda  unita'  sanitaria  locale, che prevedano la cattura dei
cani  randagi e la successiva reimmissione in liberta' sul territorio
di prelevamento e cio' per evitare che il cane in questione si abitui
alla  cattivita'  e  perda  il  possesso  del  territorio di origine,
trattandosi  di  animali  non  reclamati  e  per i quali non e' stato
possibile  individuare  il proprietario, se docili e non appartenenti
alle  razze  elencate  all'Art.  1  del  presente  regolamento,  sono
sottoposti  al  periodo di osservazione e sterilizzati, trascorsi, di
norma  sette  giorni dall'intervento di sterilizzazione, e' possibile
procedere  alla  iscrizione  all'anagrafe  come  cani  sprovvisti  di
proprietari   e   alla  successiva  riemmissione  sul  territorio  di
provenienza.  La iscrizione all'anagrafe e la sterilizzazione possono
essere  eseguite  anche  presso  gli  ambulatori  veterinari  messi a
disposizione dai comuni.
C. Protocollo sanitario.
    1)  Piano  di  cattura:  prevede  l'identificazione  e la cattura
dell'intero branco di cani o delle colonie feline.
    2)  Identificazione  dei  cani e dei gatti catturati: verifica di
ogni   possibile   segno   identificativo  che  possa  permettere  di
individuare un eventuale proprietario.
    In caso di cani sprovvisti di codice di identificazione e ove non
sia  possibile  identificare  e avvertire il proprietario, gli stessi
sono  sottoposti  ai  controlli  sanitari  per  valutarne lo stato di
salute e sottoposti al periodo di osservazione di dieci giorni.
    3)    Gli    animali   saranno   sottoposti   all'intervento   di
sterilizzazione: ovaroistercetomia e orchiectomia o vasectomia se del
caso.
    4)  Degenza  post-operatoria:  di  norma  sette giorni al fine di
evitare rischi post-operatori.
    Durante  la  permanenza  degli  animali nella struttura, o presso
privati  cittadini  temporaneamente  affidatari,  si procedera' anche
alla   valutazione   delle   caratteristiche   comportamentali,   con
particolare  riferimento  alla  aggressivita' dei cani, al fine della
successiva reimmissione sul territorio.
    5)  I  cani di indole docile, non facenti parte dell'elenco delle
razze  pericolose  di cui all'Art. 1 del presente regolamento, con le
modalita'  previste dall'Art. 15 della legge regionale 3 luglio 2000,
n.  15, microchippati e iscritti all'anagrafe come cani sprovvisti di
proprietario, con ordinanza sindacale, sono reimmessi in liberta'.
                                                     Visto: Cuffaro