Art. 3.
                             Beneficiari
    1.  I beneficiari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, sono
i   soggetti   che  hanno  tra  i  propri  scopi  la  produzione,  la
lavorazione,  la trasformazione e commercializzazione della canapa ed
il   miglioramento   dell'intera   filiera  (esclusa  ogni  attivita'
finalizzata   alla   produzione   e   alla   estrazione  di  sostanza
stupefacente). In particolare:
      a) aziende agricole, cooperative agricole e loro consorzi;
      b)  associazioni  di produttori agricoli costituite ai sensi di
legge;
      c) imprese, societa' e associazioni costituite tra imprenditori
del  settore  agricolo  e/o del settore industriale, con priorita' ai
progetti   che   hanno   attivato   rapporti  di  collaborazione  con
dipartimenti  universitari  o  altri centri di ricerca, di comprovata
esperienza nel settore.
    2.  E data priorita' nella concessione dei contributi ai soggetti
aggregati in filiera.