Art. 3. Beneficiari 1. I beneficiari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, sono i soggetti che hanno tra i propri scopi la produzione, la lavorazione, la trasformazione e commercializzazione della canapa ed il miglioramento dell'intera filiera (esclusa ogni attivita' finalizzata alla produzione e alla estrazione di sostanza stupefacente). In particolare: a) aziende agricole, cooperative agricole e loro consorzi; b) associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi di legge; c) imprese, societa' e associazioni costituite tra imprenditori del settore agricolo e/o del settore industriale, con priorita' ai progetti che hanno attivato rapporti di collaborazione con dipartimenti universitari o altri centri di ricerca, di comprovata esperienza nel settore. 2. E data priorita' nella concessione dei contributi ai soggetti aggregati in filiera.