ALLEGATO Regolamento concernente modalita' e criteri di assegnazione di finanziamenti all'associazione Friuli-Venezia Giulia Film Commission per gli interventi relativi allo specifico stanziamento denominato Fondo regionale per l'audiovisivo a sostegno delle opere e dell'attivita' di produzione audiovisiva nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina, a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21, di seguito denominata legge, modalita' e criteri di assegnazione da parte della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominata Regione, all'associazione Friuli-Venezia Giulia Film Commission, di seguito denominata Associazione, dello specifico stanziamento denominato Fondo regionale per l'audiovisivo, di seguito denominato Fondo. 2. Con il Fondo si intende favorire la crescita delle imprese del territorio che operano nel settore della produzione audiovisiva, anche in un'ottica di razionalizzazione degli interventi della Regione in questo settore, nonche' di contribuire alla qualificazione delle relative risorse professionali. Il Fondo ha pure la finalita' di assecondare la crescita culturale e sociale della comunita' regionale, perseguendo anche obiettivi educativi e di valorizzazione della qualita' delle opere audiovisive, quali forme di espressione artistica e di strumento di comunicazione sociale che concorrono in modo rilevante all'educazione delle giovani generazioni e alla crescita civile, nonche' allo sviluppo di relazioni culturali e di cooperazione della societa' regionale con i paesi vicini e in ambito internazionale. 3. La promozione e il sostegno delle opere e dell'attivita' di produzione audiovisiva nel territorio del Friuli-Venezia Giulia si propone altresi' di essere un fattore rilevante per la valorizzazione economica delle risorse culturali e ambientali della regione, per lo sviluppo di attivita' innovative nel tessuto imprenditoriale locale, per la crescita e la qualificazione tecnica e professionale degli operatori del settore e il sostegno dell'occupazione in comparti tecnologicamente avanzati. Art. 2. O b b i e t t i v i 1. Per le finalita' di cui all'art. 1 la Regione promuove la realizzazione delle seguenti opere audiovisive: a) opere da realizzare nei formati considerati a maggiore vocazione regionale, quali cortometraggi, documentari e film di animazione; b) opere che sviluppano tematiche legate al territorio; c) opere che valorizzano, con l'uso delle corrispondenti lingue, le minoranze linguistiche storiche presenti nel territorio della Regione di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche); d) opere di particolare interesse e rilevanza per il Friuli-Venezia Giulia tali da suscitare attenzione in ambito nazionale e internazionale. Art. 3. Spese ammissibili 1. Nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 2 e con specifico riferimento al sostegno delle fasi di sviluppo del progetto, di preproduzione e di distribuzione dell'opera audiovisiva e di qualificazione delle relative risorse professionali, la Regione, tramite l'Associazione con gli stanziamenti per il Fondo, concede a soggetti operanti in Friuli-Venezia Giulia, contributi fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, a sollievo dei costi per: a) attivita' di ideazione e di progettazione del prodotto audiovisivo; b) oneri di produzione finalizzati a rendere l'opera competitiva nei mercati nazionali e internazionali; c) promozione e marketing delle opere realizzate e loro circuitazione nei festival, nelle rassegne e nei premi dedicati al settore; d) partecipazione a corsi di formazione delle professionalita' del settore, con particolare riguardo a quelle di sceneggiatore, regista, produttore esecutivo, montatore, operatore di ripresa e tecnico del suono. 2. Nell'ambito degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 e' prevista l'istituzione di borse di studio per la partecipazione, in Italia e all'estero, a iniziative formative d'eccellenza nelle discipline creative, tecniche, gestionali e amministrative, tipiche del settore audiovisivo e cinematografico. Art. 4. Convenzione con l'Associazione 1. I rapporti tra Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e Associazione sono regolati dalla convenzione di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 21/2006. L'Associazione e' riconosciuta come Film Commission regionale che svolge attivita' di servizio pubblico per il sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva. 2. Nell'ambito degli interventi sostenuti con lo stanziamento del Fondo l'Associazione svolge i compiti indicati al comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 21/2006. Art. 5. Programma annuale di attivita' 1. L'Associazione presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, apposita istanza di finanziamento sull'art. 11 della legge regionale n. 21/2006 al Servizio promozione e internazionalizzazione della Direzione centrale attivita' produttive della Regione, unitamente a: a) programma di attivita' per l'anno, consistente in una relazione illustrativa ed in un preventivo di spesa; b) linee guida relative allo sviluppo di singoli progetti; c) linee guida relative alla diffusione di opere audiovisive; d) linee guida relative ai progetti formativi. 2. La Regione puo' chiedere all'Associazione modifiche ed integrazioni al programma. L'Associazione puo' presentare motivata istanza di variazione del programma, seguendo la procedura dell'istanza originaria. 3. La Regione approva il programma e concede all'Associazione il finanziamento di cui al comma 1 nell'importo massimo fissato nel piano operativo regionale, stabilendo l'erogazione in via anticipata nella misura massima del 60 per cento, nonche' le modalita' ed i termini per la presentazione della rendicontazione della spesa. 4. Le risorse non utilizzate o resesi disponibili, previa autorizzazione della Regione, possono essere impiegate dall'Associazione negli anni finanziari successivi a quelli di riferimento dell'atto di concessione di cui al comma 3. Art. 6. Soggetti richiedenti 1. Gli interventi da realizzare con lo stanziamento del Fondo possono essere richiesti: a) da imprese aventi sede legale o operativa nel Friuli-Venezia Giulia ed operanti nel settore della produzione audiovisiva; b) da soggetti residenti nel Friuli-Venezia Giulia per i contributi fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, a sollievo dei costi relativi alla partecipazione a corsi di formazione delle professionalita' del settore, con particolare riguardo a quelle di sceneggiatore, regista, produttore esecutivo, montatore, operatore di ripresa e tecnico del suono; c) da soggetti residenti nel Friuli-Venezia Giulia per le borse di studio, istituite al fine di promuovere la partecipazione, in Italia e all'estero, a iniziative formative d'eccellenza nelle discipline creative, tecniche, gestionali e amministrative, tipiche del settore audiovisivo e cinematografico. 2. Per favorire la crescita del settore della produzione audiovisiva possono beneficiare di contributi sul Fondo, per non piu' di una volta, anche le associazioni del Friuli-Venezia Giulia che, nel loro statuto, prevedano lo svolgimento di attivita' nel campo audiovisivo. Art. 7. Regime di aiuto 1. Qualora i beneficiari siano imprese, i finanziamenti sono concessi secondo la regola "de minimis", di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006. 2. L'Associazione curera' l'attuazione di tutti compiti ed adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di aiuti di stato, relativi alla concessione dei contributi di cui al presente regolamento. 3. I contributi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese, quando tale cumulo da' luogo a un'intensita' d'aiuto superiore a quella fissata dall'art. 2, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 1998/2006. Art. 8. Domande di contributo 1. I soggetti di cui all'art. 6 presentano all'Associazione domanda di contributo, comprensiva di relazione illustrativa, preventivo di spesa e piano finanziario del progetto. Le domande sono redatte su appositi moduli, elaborati in applicazione del presente regolamento e secondo le linee guida predisposte dall'Associazione e approvate dalla Direzione centrale attivita' produttive della Regione. I moduli sono reperibili sul sito web dell'Associazione, con l'indicazione delle date di scadenza per la presentazione delle domande, come stabilito negli appositi bandi emanati dall'Associazione, almeno semestralmente. Le domande incomplete e quelle presentate su moduli non conformi non vengono considerate. 2. Termini e modalita' di presentazione della domanda per gli interventi di partecipazione a corsi di formazione delle professionalita' del settore e per l'ottenimento delle borse di studio, atte a sostenere la partecipazione a iniziative formative d'eccellenza nelle discipline creative, tecniche, gestionali e amministrative tipiche del settore audiovisivo e cinematografico sono fissati negli avvisi riportati nel sito web dell'Associazione, conformemente alle prescrizioni stabilite nelle linee guida di cui al comma 1. 3. Alle domande di cui al comma 1 e, per quanto compatibili, a quelle per i corsi di formazione e per l'ottenimento delle borse di studio sono allegati: a) curriculum del legale rappresentante o del proponente; b) curriculum del responsabile del progetto. 4. Oltre alla documentazione prevista al comma 3, le imprese devono allegare una misura camerale nonche' una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal legale rappresentante, attestante qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente altresi' l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante. 5. Oltre alla documentazione prevista al comma 3, i soggetti diversi dalle imprese devono allegare l'atto sostitutivo e lo statuto, o altra idonea documentazione con i dati identificativi, l'oggetto sociale e il nominativo del legale rappresentante. 6. L'Associazione puo' domandare ai richiedenti documentazione integrativa, secondo quanto previsto nelle linee guida. 7. Le domande sono valutate sulla base della documentazione pervenuta che, se del caso, e' sottoposta a riscontro di veridicita' da parte dell'Associazione. 8. La presentazione della domanda non da' diritto all'ottenimento del contributo, pure in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti. Art. 9. Obblighi per i beneficiari 1. Le risorse del Fondo sono assegnate ai soggetti di cui all'art. 6, che intendono realizzare opere audiovisive nel rispetto delle seguenti condizioni: a) avviso dell'iniziativa entro il 31 dicembre dell'anno di richiesta del contributo (dell'inizio deve essere data informazione all'Associazione). Rimangono pertanto esclusi da contributo i progetti gia' realizzati; b) conclusione dei progetti entro 24 mesi dalla data di inizio comunicata all'Associazione; c) effettuazione di una spesa, con esclusione di quelle di investimento, pani ad almeno il doppio del contributo assegnato. Il beneficiario, a tal fine, puo' considerare anche l'importo dell'I.V.A. che, ai sensi della vigente normativa fiscale, rimane effettivamente a suo carico, senza alcuna possibilita' di recupero. In tal caso, dovra' essere fornita all'Associazione la prova di tale eventualita'; d) produzione dell'opera audiovisiva da parte di impresa avente sede legale o operativa in Friuli-Venezia Giulia, ovvero da parte di una coproduzione in cui l'impresa avente sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia presenti una partecipazione maggioritaria, ovvero in cui vi sia una partecipazione significativa di professionisti residenti in Friuli-Venezia Giulia. La partecipazione e' considerata significativa secondo quanto indicato nelle linee guida. 2. Ai fini del presente regolamento, si considerano opere audiovisive: la fiction, incluso il film di animazione, il cortometraggio e il documentario. 3. Sono escluse dal sostegno le opere audiovisive a carattere pubblicitario, pornografico, razzista o che facciano apologia di violenza, cosi' come i programmi che promuovono un'istituzione o le sue attivita'. 4. Su tutti i documenti pubblicitari, di comunicazione e nelle opere audiovisive devono figurare obbligatoriamente la dicitura "in collaborazione con Friuli-Venezia Giulia Film Commission" ed i ringraziamenti, corredati da logo, alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. 5. I beneficiari che realizzano opere audiovisive devono altresi' impegnarsi a: a) organizzare durante le riprese una conferenza stampa con la presenza del regista, degli interpreti principali, nonche' dell'assessore regionale alle attivita' produttive e del Presidente dell'Associazione o loro delegati, senza selezione o esclusione alcuna di rappresentanti dei media; b) concedere a titolo gratuito all'Associazione i diritti di utilizzo di almeno cinque foto di scena scelte dall'Associazione stessa, nonche' di un permesso in favore di un operatore delegato dall'Associazione per la realizzazione di foto di scena e riprese del "backstage", durante almeno una giornata di riprese; c) concedere a titolo gratuito all'Associazione una copia DVD di alta qualita' dell'opera audiovisiva, entro trenta giorni dalla sua messa in onda o proiezione in sala cinematografica. Tale copia potra' essere utilizzata per la proiezione del film o di suoi stralci nel territorio regionale o in eventi di promozione nazionali e internazionali senza fine di lucro della Regione; d) autorizzare la presenza sul set di un rappresentante dell'Associazione in tempi e modi concordati; e) organizzare la proiezione del film in localita' della regione, anche in caso di partecipazione del film a festival cinematografici nazionali e internazionali, coinvolgendo l'Associazione nelle conferenze stampa di presentazione; f) depositare una copia DVD di alta qualita' dell'opera audiovisiva alla Cineteca del Friuli. 6. Il mancato rispetto del presente regolamento da parte dei beneficiari comporta, a insindacabile giudizio della Regione, su segnalazione dell'Associazione, la revoca parziale o totale della sovvenzione. Art. 10. Modalita' di utilizzo delle risorse 1. Il Comitato tecnico, previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 21/2006, sulla base della richiesta presentata dall'Associazione al segretario del Comitato, sceglie i progetti e le iniziative da ammettere ai finanziamenti sullo stanziamento del Fondo e formula la proposta di utilizzazione delle risorse da destinane ai soggetti di cui all'art. 6. Tale proposta diventa operativa solo dopo l'approvazione regionale, da effettuarsi con decreto del direttore centrale attivita' produttive. 2. Il soggetto a cui sono attribuite le funzioni di segretario del comitato, di cui al comma 6 dell'art. 12 della legge regionale n. 21/2006, espleta anche le incombenze relative all'organizzazione dell'attivita' del Comitato stesso. 3. Il contributo e' accordato, seguendo i criteri indicati nelle linee guida di cui al comma 1 dell'art. 8, nel limite massimo di euro 100.000,00 per progetto. L'importo del contributo attribuito a ciascun progetto e' determinato in relazione ai suoi costi, alla sua natura e tenendo conto del preventivo e del piano finanziario. Il sostegno accordato non potra' in alcun caso essere superiore a quello richiesto. 4. Entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto regionale di approvazione della proposta di cui al comma 1 l'Associazione invia ai soggetti beneficiari, per la sottoscrizione, uno schema di contratto con l'indicazione del contributo accordato, delle modalita' di erogazione e di rendicontazione, oltre alle eventuali prescrizioni. I progetti finanziati, unitamente ad altre informazioni ritenute necessarie sono riportati sul sito web dell'Associazione. 5. L'Associazione assegna i contributi ai soggetti beneficiari, conformemente a quanto indicato nel decreto di approvazione di cui al comma 1. L'erogazione dei contributi da parte dell'Associazione, anche in via anticipata nella misura massima del 60 per cento, interviene comunque in data successiva all'accreditamento del relativo finanziamento regionale. Art. 11. Rendicontazione dei beneficiari 1. Il saldo viene corrisposto ai soggetti beneficiari dopo la presentazione all'Associazione della rendicontazione, secondo le modalita' stabilite dall'art. 41, a scelta del beneficiario, dell'art. 41-bis, ovvero, per le associazioni, dell'art. 43, della legge regionale 20 manzo 2000, n. 7 e successive modificazioni, unitamente a una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' del legale rappresentante o del soggetto beneficiario. Quest'ultima dovra' attestare la pertinenza, la regolarita', la congruita' e l'avvenuto pagamento delle spese indicate nella rendicontazione. L'Associazione ha, in ogni caso, facolta' di chiedere ai beneficiari l'esibizione degli originali o la produzione delle copie conformi agli originali dei documenti di spesa debitamente quietanzati, nonche' di richiedere chiarimenti. 2. La mancata rendicontazione comporta l'obbligo di restituzione delle erogazioni del contributo ottenute in via anticipata. 3. L'ammontare delle spese sostenute dai beneficiari ed incluse nella rendicontazione deve essere almeno pari al doppio del finanziamento comunicato dall'Associazione; in difetto il contributo e' revocato o proporzionalmente ridotto, se l'Associazione, su conforme parere della Regione, ritiene, a suo insindacabile giudizio, valide le giustificazioni addotte. Art. 12. Adempimenti dell'Associazione 1. Il legale rappresentante dell'Associazione, richiedendo l'erogazione del saldo del finanziamento di cui al comma 3 dell'art. 5, presenta alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', attestante che l'attivita' dei soggetti beneficiari di contributi sullo stanziamento del Fondo e' stata regolare e realizzata nel rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano la materia, del presente regolamento e di ogni altra condizione eventualmente posta e di avere approvato la rendicontazione di cui al comma 1 dell'art. 11. 2. L'Associazione documenta alla Regione i pagamenti effettuati alle produzioni, secondo le modalita' di cui all'art. 43 della legge n. 7/2000, e a quanto altro eventualmente disposto nell'atto di concessione. 3. Qualora l'Associazione, per qualsiasi ragione, non potesse effettuare i pagamenti ai beneficiari, deve darne immediata comunicazione alla Regione e procedere alla restituzione delle somme relative secondo le istruzioni ricevute e le modalita' di cui agli articoli 47 e successivi della legge regionale n. 7/2000. Art. 13. Ispezioni e controlli 1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000 la Regione potra' effettuare ispezioni e controlli, anche nei confronti dell'Associazione, in relazione agli incentivi concessi. Art. 14. Disposizione transitoria 1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo e relativi a domande presentate per attivita' da realizzarsi nel corso del 2007. Art. 15. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Visto, il Presidente: Illy