ALLEGATO
   Regolamento  concernente  modalita'  e  criteri di assegnazione di
finanziamenti  all'associazione Friuli-Venezia Giulia Film Commission
per  gli  interventi  relativi allo specifico stanziamento denominato
Fondo   regionale   per   l'audiovisivo  a  sostegno  delle  opere  e
dell'attivita'   di   produzione   audiovisiva   nel  territorio  del
Friuli-Venezia  Giulia,  a norma dell'art. 11 della legge regionale 6
novembre 2006, n. 21.
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
   1.  Il presente regolamento disciplina, a norma dell'art. 11 della
legge  regionale 6 novembre 2006, n. 21, di seguito denominata legge,
modalita'  e  criteri di assegnazione da parte della Regione Autonoma
Friuli-Venezia     Giulia,    di    seguito    denominata    Regione,
all'associazione  Friuli-Venezia  Giulia  Film Commission, di seguito
denominata  Associazione,  dello  specifico  stanziamento  denominato
Fondo regionale per l'audiovisivo, di seguito denominato Fondo.
   2.  Con il Fondo si intende favorire la crescita delle imprese del
territorio  che  operano  nel  settore  della produzione audiovisiva,
anche  in  un'ottica  di  razionalizzazione  degli  interventi  della
Regione in questo settore, nonche' di contribuire alla qualificazione
delle  relative  risorse professionali. Il Fondo ha pure la finalita'
di  assecondare  la  crescita  culturale  e  sociale  della comunita'
regionale,  perseguendo anche obiettivi educativi e di valorizzazione
della  qualita'  delle  opere audiovisive, quali forme di espressione
artistica  e  di strumento di comunicazione sociale che concorrono in
modo  rilevante  all'educazione  delle  giovani  generazioni  e  alla
crescita  civile,  nonche'  allo sviluppo di relazioni culturali e di
cooperazione  della societa' regionale con i paesi vicini e in ambito
internazionale.
   3.  La  promozione  e  il sostegno delle opere e dell'attivita' di
produzione  audiovisiva  nel  territorio del Friuli-Venezia Giulia si
propone altresi' di essere un fattore rilevante per la valorizzazione
economica  delle risorse culturali e ambientali della regione, per lo
sviluppo  di attivita' innovative nel tessuto imprenditoriale locale,
per  la  crescita  e  la qualificazione tecnica e professionale degli
operatori  del  settore  e  il  sostegno dell'occupazione in comparti
tecnologicamente avanzati.
                               Art. 2.
                         O b b i e t t i v i
   1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'art. 1 la Regione promuove la
realizzazione delle seguenti opere audiovisive:
   a)   opere  da  realizzare  nei  formati  considerati  a  maggiore
vocazione  regionale,  quali  cortometraggi,  documentari  e  film di
animazione;
   b) opere che sviluppano tematiche legate al territorio;
   c)  opere  che valorizzano, con l'uso delle corrispondenti lingue,
le  minoranze  linguistiche  storiche  presenti  nel territorio della
Regione  di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia
di tutela delle minoranze linguistiche storiche);
   d)   opere   di   particolare   interesse   e   rilevanza  per  il
Friuli-Venezia   Giulia   tali  da  suscitare  attenzione  in  ambito
nazionale e internazionale.
                               Art. 3.
                          Spese ammissibili
   1.  Nell'ambito  delle attivita' di cui all'art. 2 e con specifico
riferimento  al  sostegno  delle  fasi  di  sviluppo del progetto, di
preproduzione   e   di  distribuzione  dell'opera  audiovisiva  e  di
qualificazione  delle  relative  risorse  professionali,  la Regione,
tramite  l'Associazione  con gli stanziamenti per il Fondo, concede a
soggetti  operanti  in  Friuli-Venezia  Giulia,  contributi fino alla
misura  massima  del 50 per cento della spesa ammissibile, a sollievo
dei costi per:
   a)   attivita'  di  ideazione  e  di  progettazione  del  prodotto
audiovisivo;
   b)  oneri  di produzione finalizzati a rendere l'opera competitiva
nei mercati nazionali e internazionali;
   c)   promozione   e   marketing  delle  opere  realizzate  e  loro
circuitazione  nei  festival,  nelle rassegne e nei premi dedicati al
settore;
   d) partecipazione a corsi di formazione delle professionalita' del
settore, con particolare riguardo a quelle di sceneggiatore, regista,
produttore  esecutivo,  montatore, operatore di ripresa e tecnico del
suono.
   2. Nell'ambito degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1
e'  prevista  l'istituzione di borse di studio per la partecipazione,
in  Italia  e  all'estero,  a iniziative formative d'eccellenza nelle
discipline  creative,  tecniche, gestionali e amministrative, tipiche
del settore audiovisivo e cinematografico.
                               Art. 4.
                   Convenzione con l'Associazione
   1.  I  rapporti  tra  Regione  Autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  e
Associazione sono regolati dalla convenzione di cui all'art. 9, comma
1,  della  legge regionale n. 21/2006. L'Associazione e' riconosciuta
come  Film  Commission  regionale  che  svolge  attivita' di servizio
pubblico   per   il   sostegno  della  produzione  cinematografica  e
audiovisiva.
   2.  Nell'ambito degli interventi sostenuti con lo stanziamento del
Fondo  l'Associazione  svolge i compiti indicati al comma 5 dell'art.
11 della legge regionale n. 21/2006.
                               Art. 5.
                   Programma annuale di attivita'
   1.  L'Associazione  presenta,  entro  il  31 gennaio di ogni anno,
apposita  istanza di finanziamento sull'art. 11 della legge regionale
n.  21/2006  al  Servizio  promozione  e internazionalizzazione della
Direzione centrale attivita' produttive della Regione, unitamente a:
   a) programma di attivita' per l'anno, consistente in una relazione
illustrativa ed in un preventivo di spesa;
   b) linee guida relative allo sviluppo di singoli progetti;
   c) linee guida relative alla diffusione di opere audiovisive;
   d) linee guida relative ai progetti formativi.
   2.   La   Regione  puo'  chiedere  all'Associazione  modifiche  ed
integrazioni  al  programma.  L'Associazione puo' presentare motivata
istanza   di   variazione   del   programma,  seguendo  la  procedura
dell'istanza originaria.
   3.  La  Regione approva il programma e concede all'Associazione il
finanziamento  di  cui  al  comma  1 nell'importo massimo fissato nel
piano  operativo regionale, stabilendo l'erogazione in via anticipata
nella  misura  massima  del  60  per cento, nonche' le modalita' ed i
termini per la presentazione della rendicontazione della spesa.
   4.   Le  risorse  non  utilizzate  o  resesi  disponibili,  previa
autorizzazione    della    Regione,    possono    essere    impiegate
dall'Associazione  negli  anni  finanziari  successivi  a  quelli  di
riferimento dell'atto di concessione di cui al comma 3.
                               Art. 6.
                        Soggetti richiedenti
   1.  Gli  interventi  da  realizzare  con lo stanziamento del Fondo
possono essere richiesti:
   a)  da  imprese  aventi sede legale o operativa nel Friuli-Venezia
Giulia ed operanti nel settore della produzione audiovisiva;
   b)   da   soggetti  residenti  nel  Friuli-Venezia  Giulia  per  i
contributi  fino  alla  misura  massima  del 50 per cento della spesa
ammissibile,  a  sollievo  dei  costi  relativi alla partecipazione a
corsi   di   formazione   delle  professionalita'  del  settore,  con
particolare  riguardo  a quelle di sceneggiatore, regista, produttore
esecutivo, montatore, operatore di ripresa e tecnico del suono;
   c) da soggetti residenti nel Friuli-Venezia Giulia per le borse di
studio,  istituite al fine di promuovere la partecipazione, in Italia
e  all'estero,  a  iniziative formative d'eccellenza nelle discipline
creative,  tecniche, gestionali e amministrative, tipiche del settore
audiovisivo e cinematografico.
   2.   Per   favorire  la  crescita  del  settore  della  produzione
audiovisiva possono beneficiare di contributi sul Fondo, per non piu'
di  una  volta,  anche le associazioni del Friuli-Venezia Giulia che,
nel  loro  statuto,  prevedano  lo svolgimento di attivita' nel campo
audiovisivo.
                               Art. 7.
                           Regime di aiuto
   1.  Qualora  i  beneficiari  siano  imprese,  i finanziamenti sono
concessi  secondo  la regola "de minimis", di cui al regolamento (CE)
n.   1998/2006  della  Commissione  del  15  dicembre  2006  relativo
all'applicazione  degli  articoli  87  e  88  del trattato agli aiuti
d'importanza   minore   ("de  minimis"),  pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.
   2.   L'Associazione  curera'  l'attuazione  di  tutti  compiti  ed
adempimenti  previsti  dalla vigente normativa in materia di aiuti di
stato,  relativi  alla  concessione dei contributi di cui al presente
regolamento.
   3.  I  contributi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici
concessi  per  le  stesse  iniziative  ed aventi ad oggetto le stesse
spese, quando tale cumulo da' luogo a un'intensita' d'aiuto superiore
a  quella  fissata  dall'art.  2, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n.
1998/2006.
                               Art. 8.
                        Domande di contributo
   1.  I  soggetti  di  cui  all'art.  6  presentano all'Associazione
domanda   di   contributo,  comprensiva  di  relazione  illustrativa,
preventivo di spesa e piano finanziario del progetto. Le domande sono
redatte  su  appositi  moduli, elaborati in applicazione del presente
regolamento  e secondo le linee guida predisposte dall'Associazione e
approvate   dalla   Direzione  centrale  attivita'  produttive  della
Regione. I moduli sono reperibili sul sito web dell'Associazione, con
l'indicazione  delle  date  di  scadenza  per  la presentazione delle
domande,    come    stabilito    negli    appositi    bandi   emanati
dall'Associazione,  almeno  semestralmente.  Le  domande incomplete e
quelle presentate su moduli non conformi non vengono considerate.
   2.  Termini  e  modalita'  di  presentazione della domanda per gli
interventi   di   partecipazione   a   corsi   di   formazione  delle
professionalita'  del  settore  e  per  l'ottenimento  delle borse di
studio,  atte  a  sostenere  la partecipazione a iniziative formative
d'eccellenza   nelle  discipline  creative,  tecniche,  gestionali  e
amministrative tipiche del settore audiovisivo e cinematografico sono
fissati  negli  avvisi  riportati  nel  sito  web  dell'Associazione,
conformemente alle prescrizioni stabilite nelle linee guida di cui al
comma 1.
   3.  Alle  domande  di  cui al comma 1 e, per quanto compatibili, a
quelle  per  i corsi di formazione e per l'ottenimento delle borse di
studio sono allegati:
   a) curriculum del legale rappresentante o del proponente;
   b) curriculum del responsabile del progetto.
   4.  Oltre  alla  documentazione  prevista  al  comma 3, le imprese
devono   allegare  una  misura  camerale  nonche'  una  dichiarazione
sostitutiva  di  atto  notorio, rilasciata dal legale rappresentante,
attestante  qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto nel corso dei
due  esercizi  finanziari  precedenti e nell'esercizio finanziario in
corso  e  contenente  altresi' l'impegno a comunicare ogni successiva
variazione rilevante.
   5.  Oltre  alla  documentazione  prevista  al  comma 3, i soggetti
diversi  dalle  imprese  devono  allegare  l'atto  sostitutivo  e  lo
statuto,  o  altra  idonea  documentazione con i dati identificativi,
l'oggetto sociale e il nominativo del legale rappresentante.
   6.  L'Associazione  puo'  domandare  ai richiedenti documentazione
integrativa, secondo quanto previsto nelle linee guida.
   7.  Le  domande  sono  valutate  sulla  base  della documentazione
pervenuta  che, se del caso, e' sottoposta a riscontro di veridicita'
da parte dell'Associazione.
   8.  La presentazione della domanda non da' diritto all'ottenimento
del contributo, pure in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi
prescritti.
                               Art. 9.
                     Obblighi per i beneficiari
   1. Le risorse del Fondo sono assegnate ai soggetti di cui all'art.
6,  che  intendono  realizzare  opere  audiovisive nel rispetto delle
seguenti condizioni:
   a)  avviso  dell'iniziativa  entro  il  31  dicembre  dell'anno di
richiesta  del  contributo (dell'inizio deve essere data informazione
all'Associazione).   Rimangono   pertanto  esclusi  da  contributo  i
progetti gia' realizzati;
   b)  conclusione  dei  progetti  entro 24 mesi dalla data di inizio
comunicata all'Associazione;
   c)  effettuazione  di  una  spesa,  con  esclusione  di  quelle di
investimento,  pani  ad almeno il doppio del contributo assegnato. Il
beneficiario,   a   tal   fine,   puo'  considerare  anche  l'importo
dell'I.V.A.  che,  ai  sensi  della vigente normativa fiscale, rimane
effettivamente  a  suo carico, senza alcuna possibilita' di recupero.
In  tal caso, dovra' essere fornita all'Associazione la prova di tale
eventualita';
   d)  produzione  dell'opera  audiovisiva da parte di impresa avente
sede  legale o operativa in Friuli-Venezia Giulia, ovvero da parte di
una  coproduzione  in cui l'impresa avente sede legale o operativa in
Friuli  Venezia  Giulia  presenti  una  partecipazione maggioritaria,
ovvero   in   cui   vi   sia   una  partecipazione  significativa  di
professionisti  residenti in Friuli-Venezia Giulia. La partecipazione
e'  considerata  significativa  secondo  quanto  indicato nelle linee
guida.
   2.   Ai  fini  del  presente  regolamento,  si  considerano  opere
audiovisive:   la   fiction,   incluso  il  film  di  animazione,  il
cortometraggio e il documentario.
   3.  Sono  escluse  dal  sostegno  le opere audiovisive a carattere
pubblicitario,  pornografico, razzista  o  che  facciano  apologia di
violenza,  cosi'  come i programmi che promuovono un'istituzione o le
sue attivita'.
   4.  Su  tutti  i  documenti pubblicitari, di comunicazione e nelle
opere  audiovisive  devono figurare obbligatoriamente la dicitura "in
collaborazione  con  Friuli-Venezia  Giulia  Film  Commission"  ed  i
ringraziamenti,    corredati   da   logo,   alla   Regione   Autonoma
Friuli-Venezia Giulia.
   5.  I beneficiari che realizzano opere audiovisive devono altresi'
impegnarsi a:
   a)  organizzare  durante  le  riprese una conferenza stampa con la
presenza   del   regista,   degli   interpreti   principali,  nonche'
dell'assessore  regionale  alle attivita' produttive e del Presidente
dell'Associazione  o  loro  delegati,  senza  selezione  o esclusione
alcuna di rappresentanti dei media;
   b)  concedere  a  titolo  gratuito  all'Associazione  i diritti di
utilizzo  di  almeno  cinque  foto  di scena scelte dall'Associazione
stessa,  nonche'  di  un  permesso in favore di un operatore delegato
dall'Associazione per la realizzazione di foto di scena e riprese del
"backstage", durante almeno una giornata di riprese;
   c)  concedere  a titolo gratuito all'Associazione una copia DVD di
alta  qualita'  dell'opera audiovisiva, entro trenta giorni dalla sua
messa in onda o proiezione in sala cinematografica. Tale copia potra'
essere  utilizzata  per  la proiezione del film o di suoi stralci nel
territorio   regionale   o   in  eventi  di  promozione  nazionali  e
internazionali senza fine di lucro della Regione;
   d)   autorizzare   la   presenza  sul  set  di  un  rappresentante
dell'Associazione in tempi e modi concordati;
   e)  organizzare la proiezione del film in localita' della regione,
anche  in  caso di partecipazione del film a festival cinematografici
nazionali   e   internazionali,   coinvolgendo  l'Associazione  nelle
conferenze stampa di presentazione;
   f)   depositare   una   copia  DVD  di  alta  qualita'  dell'opera
audiovisiva alla Cineteca del Friuli.
   6.  Il  mancato  rispetto  del  presente  regolamento da parte dei
beneficiari  comporta,  a  insindacabile  giudizio  della Regione, su
segnalazione  dell'Associazione,  la  revoca  parziale o totale della
sovvenzione.
                              Art. 10.
                 Modalita' di utilizzo delle risorse
   1.   Il  Comitato  tecnico,  previsto  dall'art.  12  della  legge
regionale   n.   21/2006,   sulla  base  della  richiesta  presentata
dall'Associazione al segretario del Comitato, sceglie i progetti e le
iniziative da ammettere ai finanziamenti sullo stanziamento del Fondo
e  formula la proposta di utilizzazione delle risorse da destinane ai
soggetti di cui all'art. 6. Tale proposta diventa operativa solo dopo
l'approvazione  regionale,  da  effettuarsi con decreto del direttore
centrale attivita' produttive.
   2. Il soggetto a cui sono attribuite le funzioni di segretario del
comitato,  di  cui  al  comma 6 dell'art. 12 della legge regionale n.
21/2006,  espleta  anche  le  incombenze  relative all'organizzazione
dell'attivita' del Comitato stesso.
   3.  Il  contributo e' accordato, seguendo i criteri indicati nelle
linee guida di cui al comma 1 dell'art. 8, nel limite massimo di euro
100.000,00  per  progetto.  L'importo  del  contributo  attribuito  a
ciascun  progetto e' determinato in relazione ai suoi costi, alla sua
natura  e  tenendo  conto  del preventivo e del piano finanziario. Il
sostegno accordato non potra' in alcun caso essere superiore a quello
richiesto.
   4.  Entro  30  giorni dalla comunicazione del decreto regionale di
approvazione della proposta di cui al comma 1 l'Associazione invia ai
soggetti  beneficiari, per la sottoscrizione, uno schema di contratto
con  l'indicazione  del  contributo  accordato,  delle  modalita'  di
erogazione e di rendicontazione, oltre alle eventuali prescrizioni. I
progetti   finanziati,  unitamente  ad  altre  informazioni  ritenute
necessarie sono riportati sul sito web dell'Associazione.
   5.  L'Associazione  assegna  i contributi ai soggetti beneficiari,
conformemente a quanto indicato nel decreto di approvazione di cui al
comma  1.  L'erogazione  dei  contributi  da parte dell'Associazione,
anche  in  via  anticipata  nella  misura  massima  del 60 per cento,
interviene   comunque   in  data  successiva  all'accreditamento  del
relativo finanziamento regionale.
                              Art. 11.
                   Rendicontazione dei beneficiari
   1.  Il  saldo  viene  corrisposto  ai soggetti beneficiari dopo la
presentazione  all'Associazione  della  rendicontazione,  secondo  le
modalita'   stabilite   dall'art.  41,  a  scelta  del  beneficiario,
dell'art.  41-bis,  ovvero,  per le associazioni, dell'art. 43, della
legge  regionale  20  manzo  2000,  n.  7 e successive modificazioni,
unitamente  a  una  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
del  legale  rappresentante o del soggetto beneficiario. Quest'ultima
dovra'  attestare  la  pertinenza,  la  regolarita',  la congruita' e
l'avvenuto  pagamento  delle  spese  indicate  nella rendicontazione.
L'Associazione  ha, in ogni caso, facolta' di chiedere ai beneficiari
l'esibizione  degli  originali  o  la produzione delle copie conformi
agli  originali  dei  documenti  di  spesa  debitamente  quietanzati,
nonche' di richiedere chiarimenti.
   2.  La  mancata rendicontazione comporta l'obbligo di restituzione
delle erogazioni del contributo ottenute in via anticipata.
   3.  L'ammontare  delle  spese sostenute dai beneficiari ed incluse
nella   rendicontazione   deve  essere  almeno  pari  al  doppio  del
finanziamento  comunicato dall'Associazione; in difetto il contributo
e'  revocato  o  proporzionalmente  ridotto,  se  l'Associazione,  su
conforme parere della Regione, ritiene, a suo insindacabile giudizio,
valide le giustificazioni addotte.
                              Art. 12.
                    Adempimenti dell'Associazione
   1.   Il   legale   rappresentante  dell'Associazione,  richiedendo
l'erogazione  del saldo del finanziamento di cui al comma 3 dell'art.
5,  presenta  alla  Regione  una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta',  attestante  che  l'attivita' dei soggetti beneficiari di
contributi   sullo   stanziamento  del  Fondo  e'  stata  regolare  e
realizzata  nel rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano
la  materia,  del  presente  regolamento  e  di ogni altra condizione
eventualmente posta e di avere approvato la rendicontazione di cui al
comma 1 dell'art. 11.
   2.  L'Associazione  documenta  alla Regione i pagamenti effettuati
alle  produzioni, secondo le modalita' di cui all'art. 43 della legge
n.  7/2000,  e  a  quanto  altro  eventualmente disposto nell'atto di
concessione.
   3.  Qualora  l'Associazione,  per  qualsiasi  ragione, non potesse
effettuare   i   pagamenti   ai  beneficiari,  deve  darne  immediata
comunicazione  alla Regione e procedere alla restituzione delle somme
relative  secondo  le  istruzioni ricevute e le modalita' di cui agli
articoli 47 e successivi della legge regionale n. 7/2000.
                              Art. 13.
                        Ispezioni e controlli
   1.  Ai  sensi  dell'art.  44  della  legge  regionale n. 7/2000 la
Regione  potra' effettuare ispezioni e controlli, anche nei confronti
dell'Associazione, in relazione agli incentivi concessi.
                              Art. 14.
                      Disposizione transitoria
   1.  Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai
procedimenti  in  corso alla data di entrata in vigore del medesimo e
relativi  a domande presentate per attivita' da realizzarsi nel corso
del 2007.
                              Art. 15.
                          Entrata in vigore
   1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia.
   Visto, il Presidente: Illy