(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                       25 del 19 giugno 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'

1.  La  presente  legge  disciplina  i  compiti  ed  il funzionamento
dell'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT), istituito
con   legge  regionale  10  aprile  1985,  n.  10.  2.  L'IVAT,  ente
strumentale  della  Regione,  ha  personalita'  giuridica  di diritto
pubblico e gode di autonomia organizzativa e contabile.
3.  L'IVAT  ha  il  compito di sviluppare e valorizzare l'artigianato
valdostano  di  tradizione,  come  definito  dall'art.  2,  comma  1,
lettera-  a),  della  legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e
valorizzazione    dell'artigianato    valdostano    di   tradizione),
attraverso:
a) la ricerca storica e documentale;
b) lo studio e la divulgazione delle caratteristiche e delle tecniche
utilizzate;
c) il recupero del patrimonio storico;
d) la tutela dei prodotti;
e) le attivita' inerenti alla formazione dei produttori;
f) la gestione di sedi museali o espositive;
g)  la  commercializzazione  dei  prodotti  di  artigianato,  con  le
modalita' di cui all'art. 2;
h) l'organizzazione o la partecipazione ad iniziative promozionali;
i)  ogni  altra  azione  volta  alla  valorizzazione  del  patrimonio
artigianale valdostano di tradizione.