(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 25 del 19 giugno 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La presente legge disciplina i compiti ed il funzionamento dell'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT), istituito con legge regionale 10 aprile 1985, n. 10. 2. L'IVAT, ente strumentale della Regione, ha personalita' giuridica di diritto pubblico e gode di autonomia organizzativa e contabile. 3. L'IVAT ha il compito di sviluppare e valorizzare l'artigianato valdostano di tradizione, come definito dall'art. 2, comma 1, lettera- a), della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione), attraverso: a) la ricerca storica e documentale; b) lo studio e la divulgazione delle caratteristiche e delle tecniche utilizzate; c) il recupero del patrimonio storico; d) la tutela dei prodotti; e) le attivita' inerenti alla formazione dei produttori; f) la gestione di sedi museali o espositive; g) la commercializzazione dei prodotti di artigianato, con le modalita' di cui all'art. 2; h) l'organizzazione o la partecipazione ad iniziative promozionali; i) ogni altra azione volta alla valorizzazione del patrimonio artigianale valdostano di tradizione.