Art. 10.
             Stato giuridico ed economico del personale

1.  L'IVAT  rientra  tra  gli  enti di cui all'art. 1, comma 1, della
legge  regionale  n.  45/1995; al personale dell'IVAT si applicano la
disciplina  e  il  trattamento  economico  previsti  per  il restante
personale  delcomparto  unico  regionale.  2.  La  dotazione organica
dell'IVAT e' deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta
del  direttore,  ed  approvata  dalla  giunta regionale. La dotazione
organica  dell'IVAT non puo' prevedere,in ogni caso, piu' di un posto
di qualifica dirigenziale, riservato al direttore.
3. Il personale dell'IVAT e' iscritto, dalla data di assunzione, agli
istituti di previdenza ed assistenza previsti dalla normativa vigente
per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni.