Art. 10. Stato giuridico ed economico del personale 1. L'IVAT rientra tra gli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 45/1995; al personale dell'IVAT si applicano la disciplina e il trattamento economico previsti per il restante personale delcomparto unico regionale. 2. La dotazione organica dell'IVAT e' deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, ed approvata dalla giunta regionale. La dotazione organica dell'IVAT non puo' prevedere,in ogni caso, piu' di un posto di qualifica dirigenziale, riservato al direttore. 3. Il personale dell'IVAT e' iscritto, dalla data di assunzione, agli istituti di previdenza ed assistenza previsti dalla normativa vigente per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni.