Art. 12.
                      Disposizioni finanziarie

1.   L'onere  derivante  dall'applicazione  dell'art.  11,  comma  1,
lettera-  a),  e'  determinato  in  annui  euro  580.000  a decorrere
dall'anno  2007.  2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, nello
stato di previsione della spesi del bilancio della Regione per l'anno
finanziario  2007  e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009,
nell'obiettivo  programmatico  2.2.2.10. (Interventi promozionali per
l'artigianato).
3.  Al  finanziamento  dell'onere  di  cui  al  comma  1 si provvede,
nell'ambito    dell'obiettivo   programmatico   2.2.2.10.,   mediante
l'utilizzo  per pari importo delle risorse iscritte al capitolo 47540
(Contributo all'Institut Valdôtain de l'artisanat typique (IVAT)) del
bilancio  della  Regione  per  l'anno  finanziario  2007  e di quello
pluriennale per il triennio 2007/2009.
4.  Per  l'applicazione  della presente legge, la giunta regionale e'
autorizzata  ad  apportare,  con  propria  deliberazione, su proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio.