Art. 12. Disposizioni finanziarie 1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 11, comma 1, lettera- a), e' determinato in annui euro 580.000 a decorrere dall'anno 2007. 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, nello stato di previsione della spesi del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009, nell'obiettivo programmatico 2.2.2.10. (Interventi promozionali per l'artigianato). 3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede, nell'ambito dell'obiettivo programmatico 2.2.2.10., mediante l'utilizzo per pari importo delle risorse iscritte al capitolo 47540 (Contributo all'Institut Valdôtain de l'artisanat typique (IVAT)) del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009. 4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.